Art. 5 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 5/2016 
 
  1. All'art. 7 della legge regionale n.  5/2016  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Presidente ha la rappresentanza legale  e  istituzionale
dell'AUSIR ed e' eletto  in  seno  all'Assemblea  regionale  d'ambito
nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica
fino alla scadenza del suo mandato da sindaco ed e' rieleggibile  per
una sola volta.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il Presidente: 
    a) convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito; 
    b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; 
    c) vigila sull'applicazione dello statuto, nonche'  sul  rispetto
delle diverse competenze degli organi statutari; 
    d) stipula le convenzioni di servizio e i  relativi  disciplinari
ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera d), e le convenzioni  fra  gli
enti; 
    e) esercita le altre  funzioni  che  gli  siano  demandate  dallo
statuto,  dai  regolamenti  e  dalle   deliberazioni   dell'Assemblea
regionale d'ambito e del Consiglio di amministrazione, ovvero che gli
siano attribuite per legge; 
    f) attribuisce al direttore generale l'incarico e  gli  obiettivi
in applicazione del provvedimento di  nomina  assunto  dall'Assemblea
regionale d'ambito.».