Art. 5 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 5/2016 1. All'art. 7 della legge regionale n. 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'AUSIR ed e' eletto in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da sindaco ed e' rieleggibile per una sola volta.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Presidente: a) convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; c) vigila sull'applicazione dello statuto, nonche' sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; d) stipula le convenzioni di servizio e i relativi disciplinari ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera d), e le convenzioni fra gli enti; e) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'ambito e del Consiglio di amministrazione, ovvero che gli siano attribuite per legge; f) attribuisce al direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione del provvedimento di nomina assunto dall'Assemblea regionale d'ambito.».