Art. 7 
 
      Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2016 
 
  1. L'art. 11 della legge regionale  n.  5/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11 (Compensi). - 1. Ai compensi dei componenti  degli  organi
dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 6-bis, 7  e  8,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di  indennita'  degli  amministratori
degli enti locali. Agli stessi soggetti e' dovuto il  rimborso  delle
spese di trasferta.».