Art. 7 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2016 1. L'art. 11 della legge regionale n. 5/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Compensi). - 1. Ai compensi dei componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 6-bis, 7 e 8, si applicano le vigenti disposizioni in materia di indennita' degli amministratori degli enti locali. Agli stessi soggetti e' dovuto il rimborso delle spese di trasferta.».