Art. 3 
 
                 Formazione del personale volontario 
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della  convenzione
di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
(Legge  di  stabilita'  2007),  contribuisce  finanziariamente   alla
formazione del personale volontario del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco operante esclusivamente  nei  distaccamenti  volontari  del
territorio regionale,  attraverso  corsi  individuati  e  organizzati
dalla direzione regionale dei vigili  del  fuoco  del  Friuli-Venezia
Giulia.