Art. 12 
 
        Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 13/2018 e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le risorse finanziarie  assegnate  ai  sensi  del  comma  1
possono essere altresi' utilizzate, previa deliberazione della Giunta
regionale,  per  interventi  speciali  una  tantum   proposti   dalle
Associazioni beneficiarie per sovvenire ad inderogabili  esigenze  di
gestione di scuole ad esse affiliate.».