Art. 12 Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 13/2018 1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 13/2018 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 1 possono essere altresi' utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali una tantum proposti dalle Associazioni beneficiarie per sovvenire ad inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate.».