Art. 13 Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 13/2018 1. All'art. 22 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «sono concessi» sono inserite le seguenti: «e liquidati»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.».