Art. 13 
 
       Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. All'art. 22 della legge regionale n. 13/2018 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole «sono  concessi»  sono  inserite  le
seguenti: «e liquidati»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Non  sono   ammissibili   a   rendiconto   le   spese   di
rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e  alloggio
sono ammissibili nei limiti  di  quanto  previsto  per  il  personale
regionale.».