Art. 15 
 
    Inserimento dell'art. 28-bis nella legge regionale n. 13/2018 
 
  1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 13/2018 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  28-bis  (Formazione  e  sensibilizzazione  in   materia   di
sicurezza sul lavoro). - 1.  La  Regione,  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute  e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di formazione
e di sensibilizzazione sul tema della salute e  della  sicurezza  dei
lavoratori e degli  studenti  delle  scuole  ubicate  nel  territorio
regionale, per lo sviluppo di una mentalita' collettiva sensibile  al
tema della sicurezza e per  la  riduzione  di  infortuni  e  malattie
professionali in ambito scolastico. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione  regionale
e' altresi' autorizzata a  concedere  un  contributo  all'istituzione
scolastica capofila della rete delle scuole polo  per  la  sicurezza,
individuata dall'Ufficio scolastico regionale per  il  Friuli-Venezia
Giulia, in raccordo con la Direzione centrale competente  in  materia
di salute e con le Aziende per l'Assistenza sanitaria. 
  3.  Il  contributo  di  cui  al  comma   2   e'   concesso   previa
presentazione, da  parte  dell'istituto  capofila  della  rete  delle
scuole polo per la sicurezza, istituita  ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
di un progetto, corredato del preventivo di spesa, che coinvolga  gli
istituti scolastici, della  regione  e  valorizzi  le  risorse  umane
qualificate presenti  all'interno  degli  stessi.  Il  contributo  e'
concesso entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  del
progetto. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti
i termini e le modalita' di rendicontazione.».