Art. 19 
 
       Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. All'art. 32 della legge regionale n. 13/2018 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  nella  rubrica  dopo  le  parole  «dimensione  europea»  sono
inserite le seguenti: «e internazionale»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Nell'ambito  dell'azione  promozionale  e  di  sostegno   allo
sviluppo dell'offerta formativa nel  Friuli-Venezia  Giulia,  possono
essere  realizzate  iniziative  progettuali  finanziate  mediante  il
ricorso a risorse di fonte  nazionale  e  comunitaria  a  valere  sui
programmi  promossi  e  sostenuti   dall'Unione   europea.   Per   la
progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle  attivita'
previste in  attuazione  di  progetti,  l'Amministrazione  regionale,
attraverso il Centro di servizi e documentazione per la  cooperazione
economica internazionale - Informest di cui all'art.  2  della  legge
regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione
della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle
attivita'  economiche  e  della  cooperazione  internazionale   della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a  disposizione  delle
istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia.  Il  supporto
tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attivita'  svolte
dal Centro di servizi e documentazione per la cooperazione  economica
internazionale - Informest a fronte del contributo annuale  a  favore
del Centro stesso.»; 
    c) al comma 2 le parole «la diffusione della  dimensione  europea
dell'istruzione e della formazione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«la diffusione  della  dimensione  internazionale  dell'istruzione  e
dell'educazione».