Art. 19 Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 13/2018 1. All'art. 32 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica dopo le parole «dimensione europea» sono inserite le seguenti: «e internazionale»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli-Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attivita' previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest di cui all'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attivita' svolte dal Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.»; c) al comma 2 le parole «la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «la diffusione della dimensione internazionale dell'istruzione e dell'educazione».