Art. 24 
 
    Inserimento dell'art. 36-bis nella legge regionale n. 13/2018 
 
  1. Dopo l'art. 36 della legge regionale n. 13/2018 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 36-bis (Interventi a favore  delle  scuole  per  celebrare  i
Giorni della memoria e del ricordo). - 1. Al fine di trasmettere alle
nuove generazioni principi  e  valori  basati  sull'importanza  della
memoria storica,  l'Amministrazione  regionale  sostiene  iniziative,
incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole  di
ogni ordine e grado del Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto di quanto
indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 «Istituzione del  «Giorno
della memoria» in ricordo dello sterminio e  delle  persecuzioni  del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti» e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 «Istituzione del  «Giorno
del  ricordo»  in  memoria  dei  martiri  delle   foibe,   dell'esodo
istriano-giuliano-dalmata, delle  vicende  del  confine  orientale  e
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a concedere alle scuole e ai comuni della  regione  un
contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della  memoria
e del ricordo. 
  3.  Sono  beneficiarie  dei  contributi  di  cui  al  comma  2   le
istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia quali  capofila  di
reti di istituzioni  scolastiche  composte  di  almeno  tre  istituti
compreso il capofila. Sono, altresi', beneficiari i comuni purche' in
collaborazione con una opiu' istituzioni scolastiche, anche  in  rete
tra loro.».