Art. 24 Inserimento dell'art. 36-bis nella legge regionale n. 13/2018 1. Dopo l'art. 36 della legge regionale n. 13/2018 e' inserito il seguente: «Art. 36-bis (Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo). - 1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 «Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti» e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 «Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati». 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle scuole e ai comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo. 3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresi', beneficiari i comuni purche' in collaborazione con una opiu' istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.».