Art. 28 Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 13/2018 1. All'art. 41 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tempo integrato extrascolastico»; b) al comma 1 le parole «la Regione, sostiene il tempo pieno e prolungato» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione sostiene il tempo integrato extrascolastico»; c) al comma 1 le parole «con priorita' delle scuole» sono sostituite dalle seguenti: «con priorita' alle scuole»; d) al comma 2 le parole «che realizzano tempo pieno e tempo prolungato» sono sostituite dalle seguenti: «che realizzano progetti riguardanti il tempo integrato extrascolastico»; e) al comma 3 dopo le parole «attivita' di potenziamento» sono inserite le seguenti: «e recupero»; f) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In sede di prima applicazione sono beneficiari i comuni sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.».