Art. 28 
 
       Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. All'art. 41 della legge regionale n. 13/2018 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Tempo  integrato
extrascolastico»; 
    b) al comma 1 le parole «la Regione, sostiene il  tempo  pieno  e
prolungato» sono sostituite dalle seguenti: 
    «la Regione sostiene il tempo integrato extrascolastico»; 
    c) al comma  1  le  parole  «con  priorita'  delle  scuole»  sono
sostituite dalle seguenti: «con priorita' alle scuole»; 
    d) al comma 2 le parole  «che  realizzano  tempo  pieno  e  tempo
prolungato» sono sostituite dalle seguenti: 
    «che  realizzano  progetti   riguardanti   il   tempo   integrato
extrascolastico»; 
    e) al comma 3 dopo le parole «attivita'  di  potenziamento»  sono
inserite le seguenti: «e recupero»; 
    f) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. In sede di prima applicazione  sono  beneficiari  i  comuni
sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti
al 31 dicembre dell'anno precedente.».