Art. 3 
 
        Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  13/2018  le
parole  «della  scuola  secondaria  di  primo  grado  e  alla  scuola
secondaria di secondo grado, limitatamente al primo  e  secondo  anno
della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «scolastiche secondarie
di primo grado e alle istituzioni scolastiche secondarie  di  secondo
grado, limitatamente al primo e secondo anno di queste ultime».