Art. 3 Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 13/2018 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2018 le parole «della scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «scolastiche secondarie di primo grado e alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno di queste ultime».