Art. 40 Norme transitorie 1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge e dalla legge regionale n. 13/2018 continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti: a) decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres. «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004)»; b) decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. «Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006); c) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres. «Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera»; d) decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 105/Pres. «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)».