Art. 40 
 
                          Norme transitorie 
 
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  attuazione
previsti dalla presente legge e  dalla  legge  regionale  n.  13/2018
continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti: 
    a) decreto del  Presidente  della  Regione  27  aprile  2011,  n.
92/Pres. «Regolamento recante criteri e modalita' per la  concessione
dei contributi destinati a sostenere  il  servizio  di  fornitura  di
libri  di  testo  in  comodato,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(legge finanziaria 2004)»; 
    b) decreto del  Presidente  della  Regione  20  maggio  2011,  n.
0114/Pres.  «Regolamento  concernente   criteri   e   modalita'   per
l'attuazione degli  interventi  previsti  in  materia  di  istruzione
scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio
2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'art.  7,  comma  3,  della
legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006); 
    c) decreto  del  Presidente  della  Regione  2  maggio  2012,  n.
097/Pres. «Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi  1  e  2,
della legge regionale 29 dicembre  2010,  n.  22  (Legge  finanziaria
2011), requisiti, criteri, modalita'  e  procedure  per  l'attuazione
degli interventi destinati a  sostenere  il  servizio  erogato  dalle
Sezioni Primavera»; 
    d) decreto del  Presidente  della  Regione  19  maggio  2016,  n.
105/Pres. «Regolamento in materia  di  anticipazioni  di  cassa  agli
istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati
dallo Stato, in attuazione dell'art. 15,  comma  4-bis,  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)».