Regolamento di modifica al Regolamento recante  criteri  e  modalita'
per  la  concessione  dei  contributi   per   complessi   seminariali
diocesani, istituti di istruzione religiosa,  opere  di  culto  e  di
ministero  religioso  previsti  dall'articolo  7  ter   della   legge
regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con D.P.Reg. 0165/Pres. del 19
agosto 2015. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
               Modifica all'articolo 3 del Regolamento 
                    emanato con DPReg. 0165/2015 
 
    1.  All'articolo  3  del  Regolamento  emanato  con  Decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  0165/Pres.  del   19   agosto   2015.
(Regolamento recante criteri  e  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi  per  complessi   seminariali   diocesani,   istituti   di
istruzione  religiosa,  opere  di  culto  e  di  ministero  religioso
previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo  1983,  n.
20, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «per il tramite  delle  competenti
Autorita' religiose» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo di
ogni anno»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «da parte degli enti  interessati»
sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 marzo  di  ogni  anno»  e  le
parole:« mobilita',  pianificazione  territoriale,  lavori  pubblici,
edilizia e territorio - Servizio edilizia, entro il 31 marzo di  ogni
anno, e per il 2015,  entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
territorio - Servizio edilizia». 
 
                               Art. 2. 
 
               Modifica all'articolo 4 del Regolamento 
                    emanato con DPReg. 0165/2015 
 
    1. All'articolo 4 del Decreto del  Presidente  della  Regione  n.
0165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    1. Le richieste ricevute  dalle  competenti  Autorita'  religiose
verranno da queste valutate secondo i seguenti criteri e priorita' in
ordine decrescente: 
    a) necessita' e  urgenza  dell'intervento  per  la  tutela  della
pubblica  incolumita'  o  per  la  salvaguardia  del   bene   oggetto
dell'intervento medesimo; 
    b) necessita' dell'intervento dovuta all'esigenza di adeguare gli
immobili alle normative in materia  di  sicurezza  o  di  superamento
delle barriere architettoniche; 
    c)   esigenze   di   salvaguardia   del   pregio   artistico   ed
architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza  Archeologica
e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici competente
per territorio; la qualita' di bene protetto deve essere attestata da
una  dichiarazione  della  medesima  Soprintendenza  ovvero  da   una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  della  competente
Autorita' religiosa; 
    d) interventi  diretti  ad  adeguare  l'edificio  alla  normativa
finalizzata al contenimento dei consumi energetici o all'utilizzo  di
fonti rinnovabili di energia; 
    e)  esigenze  di  comunita'  insediate  in  zone  di   svantaggio
socio-economico, correlate  a  difficolta'  economiche  dell'ente  di
culto richiedente, dichiarate dalla  competente  autorita'  religiosa
facente capo all'ente richiedente; 
    f) interventi finalizzati all'eliminazione di materiali nocivi  o
pericolosi. 
    g) valore culturale, sociale,  storico  ed  ambientale  del  bene
oggetto dell'intervento proposto.»; 
    b) al comma 2 e' aggiunto il seguente  periodo:  «  Nel  caso  di
interventi promossi da Autorita' religiose diverse e' prioritaria  la
domanda  che  trova  maggiore   copertura   attraverso   le   risorse
disponibili e, nel caso di ulteriore parita', quella pervenuta  prima
in ordine cronologico.». 
 
                               Art. 3. 
 
               Modifica all'articolo 5 del Regolamento 
                    emanato con DPReg. 0165/2015 
 
    1. All'articolo 5 del Decreto del  Presidente  della  Regione  n.
0165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  3  le  parole:  «con  deliberazione  della  Giunta
regionale con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «con  decreto
del Direttore del Servizio edilizia, con il quale»; 
    b) al comma 4 le parole: « in sede di  approvazione  del  riparto
delle risorse finanziarie disponibili» sono soppresse; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «.5. Qualora l'importo del  contributo  assegnato  sia  inferiore
alla spesa ammissibile il beneficiario e'  autorizzato  a  ridefinire
l'intervento, con la previsione anche di un  singolo  lotto,  purche'
funzionale. In  ogni  caso  l'importo  del  contributo  spettante  e'
determinato tenendo conto  della  percentuale  di  cui  al  comma  4,
stabilita dalla Giunta regionale.». 
 
                               Art. 4. 
 
               Modifica all'articolo 6 del Regolamento 
                    emanato con DPReg. 0165/2015 
 
    Al comma 1 dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.   0165/2015   le   parole:«   mobilita',   pianificazione
territoriale,  lavori  pubblici,  edilizia»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «e territorio». 
 
                               Art. 5. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Il presente regolamento si applica anche  ai  procedimenti  in
corso per i quali non e' ancora  stato  emesso  il  provvedimento  di
liquidazione attestante la definizione del rapporto contributivo. 
 
                               Art. 6. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga