Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con D.P.Reg. 0165/Pres. del 19 agosto 2015. (Omissis). Art. 1. Modifica all'articolo 3 del Regolamento emanato con DPReg. 0165/2015 1. All'articolo 3 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 19 agosto 2015. (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «per il tramite delle competenti Autorita' religiose» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»; b) al comma 2, dopo le parole: «da parte degli enti interessati» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 marzo di ogni anno» e le parole:« mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e territorio - Servizio edilizia, entro il 31 marzo di ogni anno, e per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e territorio - Servizio edilizia». Art. 2. Modifica all'articolo 4 del Regolamento emanato con DPReg. 0165/2015 1. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 0165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. Le richieste ricevute dalle competenti Autorita' religiose verranno da queste valutate secondo i seguenti criteri e priorita' in ordine decrescente: a) necessita' e urgenza dell'intervento per la tutela della pubblica incolumita' o per la salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo; b) necessita' dell'intervento dovuta all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche; c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici competente per territorio; la qualita' di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della medesima Soprintendenza ovvero da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' della competente Autorita' religiosa; d) interventi diretti ad adeguare l'edificio alla normativa finalizzata al contenimento dei consumi energetici o all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia; e) esigenze di comunita' insediate in zone di svantaggio socio-economico, correlate a difficolta' economiche dell'ente di culto richiedente, dichiarate dalla competente autorita' religiosa facente capo all'ente richiedente; f) interventi finalizzati all'eliminazione di materiali nocivi o pericolosi. g) valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene oggetto dell'intervento proposto.»; b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: « Nel caso di interventi promossi da Autorita' religiose diverse e' prioritaria la domanda che trova maggiore copertura attraverso le risorse disponibili e, nel caso di ulteriore parita', quella pervenuta prima in ordine cronologico.». Art. 3. Modifica all'articolo 5 del Regolamento emanato con DPReg. 0165/2015 1. All'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 0165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole: «con deliberazione della Giunta regionale con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale»; b) al comma 4 le parole: « in sede di approvazione del riparto delle risorse finanziarie disponibili» sono soppresse; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «.5. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile il beneficiario e' autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purche' funzionale. In ogni caso l'importo del contributo spettante e' determinato tenendo conto della percentuale di cui al comma 4, stabilita dalla Giunta regionale.». Art. 4. Modifica all'articolo 6 del Regolamento emanato con DPReg. 0165/2015 Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/2015 le parole:« mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «e territorio». Art. 5. Norma transitoria 1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso per i quali non e' ancora stato emesso il provvedimento di liquidazione attestante la definizione del rapporto contributivo. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Fedriga