Regolamento concernente la concessione di finanziamenti  annuali  per
  le spese di funzionamento delle  squadre  di  antincendio  boschivo
  appartenenti ai  Gruppi  comunali  di  volontariato  di  protezione
  civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni,  ai  sensi
  dell'articolo 11, commi 3 e 4 della  legge  regionale  18  febbraio
  1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi). 
 
(Omissis). 
 
 
                               Capo I 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'art. 11,
comma 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8  (Norme  per  la
difesa dei boschi dagli incendi), i criteri  per  la  quantificazione
dei finanziamenti, le modalita' e  i  termini  per  la  presentazione
delle domande e per la concessione dei finanziamenti annuali  per  le
spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo (A.I.B.)
appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione  civile
e per la manutenzione delle rispettive dotazioni. 
 
 
                               Art. 2. 
 
                              Soggetti 
 
    1. Sono beneficiari dei finanziamenti del presente regolamento  i
comuni che abbiano costituito all'interno  del  Gruppo  comunale  dei
volontari di protezione civile le squadre specializzate  nel  settore
«antincendio -  antincendio  boschivo»,  riconosciute   con   decreto
dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile. 
 
 
                               Art. 3. 
 
                              Requisiti 
 
    1. Requisiti per l'accesso al finanziamento annuale sono: 
      a) la presentazione  della  domanda  secondo  quanto  stabilito
all'art. 8; 
      b)  l'operativita',  al  momento  della   presentazione   della
domanda,  della  squadra  A.I.B..  Per  operativita'  si  intende  la
presenza nella squadra di un caposquadra e di due volontari formati e
in regola con i controlli sanitari; 
      c) l'aver presentato nei  termini  previsti  dall'art.  10,  il
rendiconto della spesa sostenuta negli esercizi precedenti. 
 
 
                               Art. 4. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a finanziamento le  spese  sostenute  dal  1°
gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda,  per
il funzionamento e  il  mantenimento  della  squadra  di  antincendio
boschivo, di seguito elencate: 
      a) assicurazione dei mezzi, compresi carrelli, rimorchi e altri
mezzi o attrezzature speciali destinati in via esclusiva ad attivita'
di prevenzione e lotta agli incendi boschivi; 
      b) manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi di  trasporto
e specialistici; 
      c) manutenzione  ordinaria  e  riparazione  delle  attrezzature
varie  quali,  a  titolo  esemplificativo:   motopompe,   soffiatori,
atomizzatori,  batti  fiamma,  lampade,  radio  e   qualsiasi   altra
attrezzatura impiegabile nelle attivita' di spegnimento incendi; 
      d) sostituzione di materiali usurati destinati all'attivita' di
spegnimento, comprese singole parti  delle  dotazioni  personali  dei
volontari (quali, a titolo esemplificativo, guanti, scarponi,  casco,
cuffie, ecc.), purche' queste ultime non costituiscano una  dotazione
completa di protezione individuale; 
      e) spese di  gestione  delle  utenze  di  luce,  acqua,  gas  e
telefono ed eventuali spese di affitto della sede operativa in misura
pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta; 
      f)  acquisto  di  piccola   attrezzatura   per   le   dotazioni
antincendio (quali,  a  titolo  esemplificativo,  manichette,  lance,
deviatori, naspi antincendio, ecc.); 
      g)  vitto  per  i  volontari  impegnati  nelle   attivita'   di
spegnimento incendi boschivi; 
      h) carburante e olii lubrificanti per mezzi ed attrezzature. 
 
 
                               Art. 5. 
 
                      Finanziamento ammissibile 
 
    1.  Il  finanziamento  ammissibile  e'  determinato  sulla   base
dell'importo chiesto a finanziamento con la domanda di cui all'art. 8
tenendo presente che: 
      a) le spese elencate all'art. 4, dalla lettera a) alla  lettera
b), sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 500,00 per ogni
mezzo in dotazione alla squadra comunale di antincendio boschivo; 
      b) le spese elencate all'art. 4, dalla lettera c) alla  lettera
f) sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 400,00 per  ogni
squadra comunale di Antincendio boschivo; 
      c) La spesa elencata all'art. 4, lettera g), e' determinata  in
modo forfetario in euro 7,00 per il numero di  volontari  intervenuti
in  attivita'  di  spegnimento  incendi  boschivi  nell'esercizio  di
riferimento; 
      d) la spesa  corrente  elencata  all'art.  4,  lettera  h),  e'
determinata in modo forfetario in euro 50,00 per il numero  di  mezzi
intervenuti  in  attivita'  di  spegnimento   di   incendi   boschivi
nell'esercizio di riferimento. 
    2. Gli importi  indicati  alle  lettere  g)  e  h)  del  comma  1
dell'art. 4, sono rivalutati con cadenza biennale in base  all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di' operai e impiegati. 
 
 
                               Art. 6. 
 
                  Quantificazione del finanziamento 
 
    1. Il finanziamento e' assegnato nei limiti delle  disponibilita'
finanziarie  stanziate  sul  bilancio  del  Fondo  regionale  per  la
protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/86. 
    2. II finanziamento e' concesso nella misura  del  100  %,  della
spesa ammissibile, ed e' erogato con le modalita' indicate all'art. 9
con l'obbligo dei beneficiari di presentare il  relativo  rendiconto,
ai sensi dell'art. 33, ottavo comma della legge regionale n. 64/1986. 
    3. In caso di indisponibilita' delle risorse per coprire tutte le
domande di finanziamento, si procede ad una  riduzione  proporzionale
dell'importo da assegnare. 
 
 
                               Art. 7. 
 
           Cumulabilita' con altri finanziamenti pubblici 
 
    1. Il cumulo dei finanziamenti e' ammissibile a condizione che il
valore complessivo dei  finanziamenti  non  superi  la  spesa  totale
dell'intervento oggetto della domanda di finanziamento. 
 
 
                               Capo II 
 
                      Disposizioni procedurali 
 
 
                               Art. 8. 
 
            Presentazione delle domande di finanziamento 
 
    1. La domanda di finanziamento e' presentata dai soggetti di  cui
all'art. 2, tramite l'area riservata del sito  web  della  Protezione
civile della Regione (www.protezionecivilefvg.it), le  modalita'  ivi
indicate,  dal  1°  gennaio  al  31  gennaio  di  ciascun   esercizio
finanziario. 
 
 
                               Art. 9. 
 
      Istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento 
 
    1.  Entro  il  termine  del  28  febbraio  di  ciascun  esercizio
finanziario, viene approvato il  riparto  dei  fondi  e  disposta  la
concessione  dei  finanziamenti  agli  aventi  titolo  ai  sensi  del
presente regolamento. 
    2.  Dell'esito  dell'istruttoria  viene  data  comunicazione   ai
richiedenti. 
    3. Nel caso in cui la  domanda  sia  ritenuta  inammissibile,  il
responsabile  del  procedimento  dispone  il  rigetto  della  stessa,
dandone comunicazione all'ente richiedente ai sensi dell'art.  16-bis
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (resto unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 
    4. Il finanziamento viene erogato anticipatamente,  entro  trenta
giorni dal riparto di cui al comma 1, nella misura dell'80 %  per  le
spese di cui all'art. 4 dalla lettera a) alla lettera e al 80  %  per
cento delle spese di cui all'art. 4, dalla lettera g) alla lettera h)
calcolato sul numero medio degli interventi del triennio precedente. 
    5. Il numero dei mezzi e dei volontari di cui alle lettere  g)  e
h) del comma precedente  e'  rilevato  dall'Archivio  Regionale  Dati
Incendi boschivi (ARDI), gestito dal Servizio competente  in  materia
dei Corpo forestale della Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e
dalla banca dati della Sala operativa regionale di Protezione civile. 
    6. Il saldo viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione
del rendiconto di cui all'art. 10. 
 
 
                              Art. 10. 
 
                             Rendiconto 
 
    1.  I  soggetti  indicati  all'art.  2,  rendicontano  le   spese
effettivamente sostenute con il finanziamento e aggiornano  la  Banca
dati del volontariato  di  protezione  civile  entro  il  31  gennaio
dell'esercizio successivo a quello di riferimento. 
    2. Le spese di cui all'art. 4, indicate in fase di  presentazione
della domanda devono  essere  rendicontate  sulla  base  delle  spese
effettivamente sostenute; 
    3. Le spese di cui all'art. 4, lettera g) e h) sono assegnate  in
maniera  forfetaria  e  sulla  base  agli  interventi  effettivamente
effettuati nel corso dell'anno; 
    4. Gli anticipi erogati possono essere utilizzati  per  sostenere
tutte  le  tipologie  di  spesa  ammissibili.  Nel  caso  in  cui  il
contributo definitivamente determinato sia  inferiore  agli  anticipi
erogati, il beneficiario e'  tenuto  alla  restituzione  della  somma
eccedente. 
 
 
                              Art. 11. 
 
                              Controlli 
 
    1. L'Amministrazione regionale ha facolta' di disporre  controlli
ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o  di  chiarimenti
al beneficiario, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale
n. 7/2000. 
 
 
                              Art. 12. 
 
                               Rinvio 
 
    2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/ 2000. 
 
 
                              Capo III 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 13. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per l'esercizio finanziario 2018: 
      a) la domanda di finanziamento di cui all'art. 8 e'  presentata
dai soggetti di cui all'art. 2 tramite il portale  indicato  all'art.
6, entro il termine di  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
      b) il finanziamento ammissibile di cui alle lettere  g)  ed  h)
dell'art. 4 e' determinato con le modalita' indicate all'art. 5 sulla
base degli interventi effettuati sugli incendi boschivi nel  triennio
2015-2017; 
      c) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,  lettera
c); 
      d)  l'istruttoria  di  cui  all'art.  9  e'  conclusa  entro  i
successivi trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  di  cui  alla
lettera a). 
    2. Per l'esercizio finanziario 2019: 
      a) la domanda di finanziamento di cui all'art. 8 e'  presentata
dai soggetti di cui all'art. 2 tramite il portale  indicato  all'art.
2, entro il termine di  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
      b) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,  lettera
c); 
      c)  l'istruttoria  di  cui  all'art.  9  e'  conclusa  entro  i
successivi trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  di  cui  alla
lettera a), mentre il finanziamento viene erogato ai sensi del  comma
4 dell'art. 9, entro i sessanta giorni successivi alla  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. 
 
 
                              Art. 14. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
Visto, Il Presidente: Fedriga