Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi). (Omissis). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'art. 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), i criteri per la quantificazione dei finanziamenti, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo (A.I.B.) appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni. Art. 2. Soggetti 1. Sono beneficiari dei finanziamenti del presente regolamento i comuni che abbiano costituito all'interno del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile le squadre specializzate nel settore «antincendio - antincendio boschivo», riconosciute con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile. Art. 3. Requisiti 1. Requisiti per l'accesso al finanziamento annuale sono: a) la presentazione della domanda secondo quanto stabilito all'art. 8; b) l'operativita', al momento della presentazione della domanda, della squadra A.I.B.. Per operativita' si intende la presenza nella squadra di un caposquadra e di due volontari formati e in regola con i controlli sanitari; c) l'aver presentato nei termini previsti dall'art. 10, il rendiconto della spesa sostenuta negli esercizi precedenti. Art. 4. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, per il funzionamento e il mantenimento della squadra di antincendio boschivo, di seguito elencate: a) assicurazione dei mezzi, compresi carrelli, rimorchi e altri mezzi o attrezzature speciali destinati in via esclusiva ad attivita' di prevenzione e lotta agli incendi boschivi; b) manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi di trasporto e specialistici; c) manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature varie quali, a titolo esemplificativo: motopompe, soffiatori, atomizzatori, batti fiamma, lampade, radio e qualsiasi altra attrezzatura impiegabile nelle attivita' di spegnimento incendi; d) sostituzione di materiali usurati destinati all'attivita' di spegnimento, comprese singole parti delle dotazioni personali dei volontari (quali, a titolo esemplificativo, guanti, scarponi, casco, cuffie, ecc.), purche' queste ultime non costituiscano una dotazione completa di protezione individuale; e) spese di gestione delle utenze di luce, acqua, gas e telefono ed eventuali spese di affitto della sede operativa in misura pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta; f) acquisto di piccola attrezzatura per le dotazioni antincendio (quali, a titolo esemplificativo, manichette, lance, deviatori, naspi antincendio, ecc.); g) vitto per i volontari impegnati nelle attivita' di spegnimento incendi boschivi; h) carburante e olii lubrificanti per mezzi ed attrezzature. Art. 5. Finanziamento ammissibile 1. Il finanziamento ammissibile e' determinato sulla base dell'importo chiesto a finanziamento con la domanda di cui all'art. 8 tenendo presente che: a) le spese elencate all'art. 4, dalla lettera a) alla lettera b), sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 500,00 per ogni mezzo in dotazione alla squadra comunale di antincendio boschivo; b) le spese elencate all'art. 4, dalla lettera c) alla lettera f) sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 400,00 per ogni squadra comunale di Antincendio boschivo; c) La spesa elencata all'art. 4, lettera g), e' determinata in modo forfetario in euro 7,00 per il numero di volontari intervenuti in attivita' di spegnimento incendi boschivi nell'esercizio di riferimento; d) la spesa corrente elencata all'art. 4, lettera h), e' determinata in modo forfetario in euro 50,00 per il numero di mezzi intervenuti in attivita' di spegnimento di incendi boschivi nell'esercizio di riferimento. 2. Gli importi indicati alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 4, sono rivalutati con cadenza biennale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di' operai e impiegati. Art. 6. Quantificazione del finanziamento 1. Il finanziamento e' assegnato nei limiti delle disponibilita' finanziarie stanziate sul bilancio del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/86. 2. II finanziamento e' concesso nella misura del 100 %, della spesa ammissibile, ed e' erogato con le modalita' indicate all'art. 9 con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto, ai sensi dell'art. 33, ottavo comma della legge regionale n. 64/1986. 3. In caso di indisponibilita' delle risorse per coprire tutte le domande di finanziamento, si procede ad una riduzione proporzionale dell'importo da assegnare. Art. 7. Cumulabilita' con altri finanziamenti pubblici 1. Il cumulo dei finanziamenti e' ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell'intervento oggetto della domanda di finanziamento. Capo II Disposizioni procedurali Art. 8. Presentazione delle domande di finanziamento 1. La domanda di finanziamento e' presentata dai soggetti di cui all'art. 2, tramite l'area riservata del sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivilefvg.it), le modalita' ivi indicate, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario. Art. 9. Istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento 1. Entro il termine del 28 febbraio di ciascun esercizio finanziario, viene approvato il riparto dei fondi e disposta la concessione dei finanziamenti agli aventi titolo ai sensi del presente regolamento. 2. Dell'esito dell'istruttoria viene data comunicazione ai richiedenti. 3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (resto unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 4. Il finanziamento viene erogato anticipatamente, entro trenta giorni dal riparto di cui al comma 1, nella misura dell'80 % per le spese di cui all'art. 4 dalla lettera a) alla lettera e al 80 % per cento delle spese di cui all'art. 4, dalla lettera g) alla lettera h) calcolato sul numero medio degli interventi del triennio precedente. 5. Il numero dei mezzi e dei volontari di cui alle lettere g) e h) del comma precedente e' rilevato dall'Archivio Regionale Dati Incendi boschivi (ARDI), gestito dal Servizio competente in materia dei Corpo forestale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla banca dati della Sala operativa regionale di Protezione civile. 6. Il saldo viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui all'art. 10. Art. 10. Rendiconto 1. I soggetti indicati all'art. 2, rendicontano le spese effettivamente sostenute con il finanziamento e aggiornano la Banca dati del volontariato di protezione civile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento. 2. Le spese di cui all'art. 4, indicate in fase di presentazione della domanda devono essere rendicontate sulla base delle spese effettivamente sostenute; 3. Le spese di cui all'art. 4, lettera g) e h) sono assegnate in maniera forfetaria e sulla base agli interventi effettivamente effettuati nel corso dell'anno; 4. Gli anticipi erogati possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa ammissibili. Nel caso in cui il contributo definitivamente determinato sia inferiore agli anticipi erogati, il beneficiario e' tenuto alla restituzione della somma eccedente. Art. 11. Controlli 1. L'Amministrazione regionale ha facolta' di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Rinvio 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/ 2000. Capo III Disposizioni transitorie e finali Art. 13. Disposizioni transitorie 1. Per l'esercizio finanziario 2018: a) la domanda di finanziamento di cui all'art. 8 e' presentata dai soggetti di cui all'art. 2 tramite il portale indicato all'art. 6, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. b) il finanziamento ammissibile di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 4 e' determinato con le modalita' indicate all'art. 5 sulla base degli interventi effettuati sugli incendi boschivi nel triennio 2015-2017; c) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, lettera c); d) l'istruttoria di cui all'art. 9 e' conclusa entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a). 2. Per l'esercizio finanziario 2019: a) la domanda di finanziamento di cui all'art. 8 e' presentata dai soggetti di cui all'art. 2 tramite il portale indicato all'art. 2, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. b) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, lettera c); c) l'istruttoria di cui all'art. 9 e' conclusa entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a), mentre il finanziamento viene erogato ai sensi del comma 4 dell'art. 9, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Fedriga