Art. 3 
 
               Composizione e termini di operativita' 
                          della Commissione 
 
  1. La Commissione consultiva regionale per il  coordinamento  delle
attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica e' composta
da: 
    a) l'assessore regionale, con delega in materia, con funzioni  di
presidente; 
    b) i  presidenti  delle  province  ed  il  sindaco  della  Citta'
metropolitana di Torino o assessori con delega in materia; 
    c)  un  esperto  in  zoologia  laureato  in  scienze  naturali  o
biologiche  ovvero   in   medicina   veterinaria,   su   designazione
dell'Universita' degli studi di Torino; 
    d) un esperto in problemi agrari laureato in  scienze  agrarie  o
forestali, su designazione dell'Universita' degli studi di Torino; 
    e) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a
livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte; 
    f)   tre   rappresentanti   delle   associazioni    ambientaliste
riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte; 
    g) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte; 
    h)  un  rappresentante  designato   dall'Ente   nazionale   della
cinofilia italiana (ENCI); 
    i) un rappresentante designato  dalla  delegazione  italiana  del
Consiglio internazionale della caccia  e  della  conservazione  della
fauna selvatica (CIC); 
    l) un rappresentante designato dagli  organi  di  gestione  degli
ambiti territoriali di caccia per ciascuna provincia piemontese e per
la Citta' metropolitana di Torino; 
    m) un rappresentante  designato  dagli  organi  di  gestione  dei
Comprensori alpini per ciascuna provincia piemontese e per la  Citta'
metropolitana di Torino. 
  2. La rappresentanza delle associazioni e organizzazioni  agricole,
ambientaliste e venatorie di cui al comma 1, lettere e), f) e  g)  e'
effettuata assegnando un rappresentante a testa alle  associazioni  e
organizzazioni piu' rappresentative a livello regionale in termini di
adesione dichiarata all'ultimo anno solare disponibile. A tale  scopo
le associazioni e organizzazioni possono  presentare  in  alternativa
dichiarazioni congiunte volte a cumulare il numero di  adesioni  alle
stesse. 
  3. Il presidente della commissione puo' invitare  alle  sedute,  in
qualita' di uditori, gli interessati che ne abbiano fatto richiesta. 
  4. La commissione  e'  istituita  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, dura in carica cinque anni ed esercita  la  sua  attivita'
fino al suo rinnovo. 
  5.  Le  designazioni  devono  pervenire  alla  struttura  regionale
competente in materia di caccia entro venti giorni dalla richiesta.