Art. 3 Composizione e termini di operativita' della Commissione 1. La Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica e' composta da: a) l'assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di presidente; b) i presidenti delle province ed il sindaco della Citta' metropolitana di Torino o assessori con delega in materia; c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria, su designazione dell'Universita' degli studi di Torino; d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali, su designazione dell'Universita' degli studi di Torino; e) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte; f) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte; g) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte; h) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI); i) un rappresentante designato dalla delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della fauna selvatica (CIC); l) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia per ciascuna provincia piemontese e per la Citta' metropolitana di Torino; m) un rappresentante designato dagli organi di gestione dei Comprensori alpini per ciascuna provincia piemontese e per la Citta' metropolitana di Torino. 2. La rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui al comma 1, lettere e), f) e g) e' effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni e organizzazioni piu' rappresentative a livello regionale in termini di adesione dichiarata all'ultimo anno solare disponibile. A tale scopo le associazioni e organizzazioni possono presentare in alternativa dichiarazioni congiunte volte a cumulare il numero di adesioni alle stesse. 3. Il presidente della commissione puo' invitare alle sedute, in qualita' di uditori, gli interessati che ne abbiano fatto richiesta. 4. La commissione e' istituita con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed esercita la sua attivita' fino al suo rinnovo. 5. Le designazioni devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di caccia entro venti giorni dalla richiesta.