Art. 2 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  1,  comma  2,
stimati per l'esercizio finanziario 2019 in un importo  massimo  pari
ad euro 1000,00, si fa fronte con le risorse di parte  corrente  gia'
iscritte nella Missione 01  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione),  Programma   01.03   (Gestione   economica,   finanziaria,
programmazione,   provveditorato),   del   bilancio   di   previsione
finanziario 2019-2021. 
  2.  Nelle  more  dell'approvazione  della  legge  di  bilancio   di
previsione finanziario 2019-2021, agli oneri di cui al comma 1 si  fa
fronte,  nella  misura  massima  mensile  pari  ad  1/12,   con   gli
stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 21 dicembre  2018,  n.
30  (Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del  bilancio  della
Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni  finanziarie),
contenuti nel  disegno  di  legge  n.  342  (Bilancio  di  previsione
finanziario 2019-2021).