Art. 2 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 2, stimati per l'esercizio finanziario 2019 in un importo massimo pari ad euro 1000,00, si fa fronte con le risorse di parte corrente gia' iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 2. Nelle more dell'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, nella misura massima mensile pari ad 1/12, con gli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie), contenuti nel disegno di legge n. 342 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).