Art. 5 
 
                        Modifiche all'art. 11 
                 del regolamento regionale n. 4/2018 
 
  1. Alla lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  11  del  regolamento
regionale n. 4/2018 le parole: «aventi le modalita' organizzative del
villaggio  turistico»  sono  soppresse  e  la  parola   «cinque»   e'
sostituita dalla seguente: «sei». 
  2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 11 del regolamento regionale
n. 4/2018 e' sostituita dalla seguente: 
  «b) utilizzano la denominazione  «struttura  ricettiva  innovativa»
nella fattispecie di cui al comma 2,  lettera  b)  e  garantiscono  i
servizi di ospitalita' turistica  di  cui  all'art.  11  della  legge
regionale n. 13/2017; se le soluzioni ricettive  innovative  autonome
sono tutte della stessa  tipologia,  e'  consentito  aggiungere  alla
denominazione madre quella  che  identifica  la  specifica  tipologia
realizzata.». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018
sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Le strutture ricettive innovative autonome  possono  essere
gestite con le seguenti modalita': 
    a) in forma non imprenditoriale, se l'attivita' viene offerta  in
strutture o soluzioni con capacita' ricettiva complessiva fino a  sei
posti letto; 
    b) in forma imprenditoriale,  se  l'attivita'  viene  offerta  in
strutture o soluzioni con capacita' ricettiva complessiva superiore a
sei posti letto. 
  3-ter. In caso di offerta del servizio di somministrazione alimenti
e bevande agli ospiti alloggiati la gestione e' considerata in  forma
imprenditoriale, indipendentemente dalla  capacita'  ricettiva  della
struttura o soluzione innovativa.».