Art. 5 Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 le parole: «aventi le modalita' organizzative del villaggio turistico» sono soppresse e la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei». 2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 e' sostituita dalla seguente: «b) utilizzano la denominazione «struttura ricettiva innovativa» nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b) e garantiscono i servizi di ospitalita' turistica di cui all'art. 11 della legge regionale n. 13/2017; se le soluzioni ricettive innovative autonome sono tutte della stessa tipologia, e' consentito aggiungere alla denominazione madre quella che identifica la specifica tipologia realizzata.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le strutture ricettive innovative autonome possono essere gestite con le seguenti modalita': a) in forma non imprenditoriale, se l'attivita' viene offerta in strutture o soluzioni con capacita' ricettiva complessiva fino a sei posti letto; b) in forma imprenditoriale, se l'attivita' viene offerta in strutture o soluzioni con capacita' ricettiva complessiva superiore a sei posti letto. 3-ter. In caso di offerta del servizio di somministrazione alimenti e bevande agli ospiti alloggiati la gestione e' considerata in forma imprenditoriale, indipendentemente dalla capacita' ricettiva della struttura o soluzione innovativa.».