Art. 6 
 
                        Modifiche all'art. 12 
                 del regolamento regionale n. 4/2018 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma  1  dell'art.  12  del  regolamento
regionale n. 4/2018 e' inserita la seguente: 
  «b bis). Se la conformita'  alle  destinazioni  d'uso  urbanistiche
indicate nelle lettere a) e b) non e' presente, la stessa puo' essere
conseguita con variante al PRGC che, in ragione dell'entita' e  delle
caratteristiche dell'intervento  previsto,  puo'  configurarsi  quale
variante  parziale  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  5  della  legge
regionale n. 56/77 ovvero, quale variante semplificata ai sensi dell'
art. 17-bis, comma 4 della legge regionale n.  56/77,  da  presentare
allo Sportello unico  attivita'  produttive  (SUAP)  territorialmente
competente;». 
  2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 12 sono aggiunte le parole
«, fatta salva l'acquisizione  dell'autorizzazione  paesaggistica  di
cui all'art. 146 del codice e dell'art. 3 della  legge  regionale  1°
dicembre  2008  (Provvedimenti  urgenti  di  adeguamento  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art.  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.
137);».