Art. 6 Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale n. 4/2018 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 4/2018 e' inserita la seguente: «b bis). Se la conformita' alle destinazioni d'uso urbanistiche indicate nelle lettere a) e b) non e' presente, la stessa puo' essere conseguita con variante al PRGC che, in ragione dell'entita' e delle caratteristiche dell'intervento previsto, puo' configurarsi quale variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge regionale n. 56/77 ovvero, quale variante semplificata ai sensi dell' art. 17-bis, comma 4 della legge regionale n. 56/77, da presentare allo Sportello unico attivita' produttive (SUAP) territorialmente competente;». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 12 sono aggiunte le parole «, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice e dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);».