Art. 7 
 
                        Modifiche all'art. 13 
                 del regolamento regionale n. 4/2018 
 
  1. Prima del comma 1 dell'art.  13  del  regolamento  regionale  n.
4/2018 e' inserito il seguente: 
  «01. La realizzazione delle soluzioni ricettive innovative  di  cui
all'art. 11 e' subordinata all'acquisizione dei titoli abilitativi ed
edilizi ai  sensi  della  normativa  vigente,  previa  autorizzazione
paesaggistica e valutazione di incidenza, ove necessario, nonche' nel
rispetto  delle  norme  in   materia   antisismica,   di   sicurezza,
antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio  idrogeologico
e di quelle relative all'efficienza energetica.».