Art. 7 Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 4/2018 1. Prima del comma 1 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 4/2018 e' inserito il seguente: «01. La realizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'art. 11 e' subordinata all'acquisizione dei titoli abilitativi ed edilizi ai sensi della normativa vigente, previa autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza, ove necessario, nonche' nel rispetto delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico e di quelle relative all'efficienza energetica.».