Art. 2 
 
                        Modifica dell'art. 17 
                  della legge regionale n. 30/2006 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2006 e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'art. 10, commi 1 e 4,
quantificati in euro 7.000,00 per il 2019 e  in  euro  10.000,00  per
ciascuno degli anni  del  biennio  successivo,  si  provvede  con  le
risorse   iscritte   all'interno   della   missione    01    (Servizi
istituzionali,  generali  e  di  gestione),  programma   01   (Organi
istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di  previsione
finanziario 2019-2021.».