Allegato Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Omissis). Art. 1. Modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole «comma 2-bis, della legge regionale n. 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalita' per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonche' modalita' per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20),» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 della legge regionale 20/2005» e dopo le parole «seguenti servizi» sono aggiunte le seguenti: «erogati da soggetti pubblici nonche' da soggetti del privato sociale e privati». 2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, e' aggiunta la seguente «b-bis) essere accreditati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 20/2005». Art. 2. Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, alla lettera b) sono aggiunte le parole «e accreditati». Art. 3. Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015. 1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 e' sostituito dal seguente comma: «1. Il beneficio e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) almeno un genitore risiede o presta attivita' lavorativa da almeno un anno in Regione; b) rientrare in almeno una delle seguenti condizioni: 1) nucleo familiare con un unico figlio minore e ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a euro 30.000; 2) nucleo familiare con due o piu' figli minori e ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 pari o inferiore a euro 50.000.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il beneficio e' altresi' riconosciuto, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE e a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, lettera b), alle madri di figli minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio sociale dei comuni (SSC), di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 e s.m.i., della Regione Friuli Venezia Giulia o da un Centro antiviolenza o soggetto gestore di Case rifugio operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia e aderente alla rete nazionale «D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza - ai sensi del protocollo d'intesa tra D.i.Re e ANCI - Associazione nazionale comuni italiani alle previsioni di cui all'art. s-bis, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,». Art. 4. Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 1. Al comma 2-bis dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, le parole «20 gennaio» sono sostituite dalle seguenti «28 febbraio». Art. 5. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, mediante apposita modalita' informatica messa a disposizione dalla Regione, distintamente per ogni servizio di cui all'art. 1, comma 2 e per ciascuna delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e comma 1-bis, il numero delle richieste suddivise per quadrimestre, con le relative mensilita' di frequenza, presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo e suddivise per: a) modalita' di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale; b) fascia ISEE del nucleo familiare, con esclusione della fattispecie di cui all'art. 3, comma 1 bis; c) durata della residenza o dell'attivita' lavorativa in Regione di almeno un genitore uguale o superiore a cinque anni; d) presenza di figli contemporaneamente iscritti e appartenenti al medesimo nucleo familiare.». Art. 6. Modifiche dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del beneficio, determinati ai sensi del comma 1» e dopo le parole «sono graduati» sono aggiunte le seguenti «per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma i, lettera b) numero 1)». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2105, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), la Giunta regionale determina l'importo mensile del beneficio sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale; 2-ter. Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o piu' figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1 comma 2, il beneficio e' determinato come segue: a) in caso di ISEE fino a 30.000,00 euro, nella misura di cui ai commi 1 e 2 solo per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio e' erogato nella misura prevista dal comma 2-bis; b) in caso di ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro, nella misura prevista dal comma 2-bis per tutti i figli iscritti con esclusione del primo. 2-quater. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 1-bis, il beneficio e' determinato nella misura prevista dal comma 2-bis se la madre ha due o piu' figli minori, mentre il beneficio e' determinato nella misura prevista dai commi 1 e 2 e graduato in relazione alla fascia ISEE di cui al comma 2, lettera a) se la madre ha un solo figlio minore. Nel caso di due o piu' figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, il beneficio e' determinato nella misura di cui ai commi 1 e 2 e graduato in relazione alla fascia ISEE di cui al comma 2, lettera a) per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio e' erogato nella misura prevista dal comma 2-bis. 2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), il beneficio determinato ai sensi dei commi da 1 a 2-quater e' ridotto del 50 per cento se nessuno dei genitori, componenti il nucleo familiare, e' residente o presta attivita' lavorativa nel territorio regionale da almeno 5 anni». 3. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi da 1 a 3». Art. 7. Modifica dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, la parola «anche» e' soppressa. Art. 8. Modifica dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 1. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, le parole «il cui ISEE rientra nelle fasce di cui all'art. 6, comma 2,» sono soppresse e dopo le parole «a favore di utenti» sono aggiunte le seguenti «beneficiari delle misure di cui al presente regolamento». Art. 9. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, per l'anno educativo 2019/2020, la giunta regionale destina almeno il 50 per cento delle risorse disponibili ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 2) e aventi diritto al beneficio nella misura prevista dall'art. 6, comma 2-bis. 2. Sono fatte salve le domande eventualmente presentate a partire dal 20 gennaio 2019, termine previsto dall'art. 4, comma 2-bis, del DPReg. n. 139/2015 anteriormente alla modifica disposta dal presente regolamento, ma e' riconosciuta la facolta' ai richiedenti di integrare o di rinnovare le domande dal nuovo termine del 28 febbraio, qualora l'applicazione dei nuovi requisiti e criteri per l'attribuzione del contributo risultasse piu' favorevole. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga