Allegato 
 
Regolamento di modifica al regolamento concernente  i  criteri  e  le
  modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle  rette
  a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi  educativi  per
  la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui
  all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005,  n.  20  (Sistema
  educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato  con
  decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                  Modifica dell'art. 1 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 139/2015 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i  criteri  e
le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette
a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per  la
prima infanzia e le modalita' di  erogazione  dei  benefici,  di  cui
all'art. 15 della legge regionale 18  agosto  2005,  n.  20  (Sistema
educativo integrato dei servizi per la  prima  infanzia),  le  parole
«comma 2-bis, della legge regionale n. 20/2005, fino alla  decorrenza
dell'efficacia  delle  disposizioni  sull'accreditamento   dei   nidi
d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'art. 41, comma 2, del
decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.
(Regolamento recante requisiti  e  modalita'  per  la  realizzazione,
l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonche'  modalita'
per l'avvio e l'accreditamento,  dei  nidi  d'infanzia,  dei  servizi
integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi,  e  linee  guida
per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13,  comma
2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20),»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «comma  1  della  legge  regionale
20/2005» e  dopo  le  parole  «seguenti  servizi»  sono  aggiunte  le
seguenti: «erogati da  soggetti  pubblici  nonche'  da  soggetti  del
privato sociale e privati». 
    2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 139/2015, e' aggiunta la seguente «b-bis)
essere accreditati  ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  regionale
20/2005». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                  Modifica dell'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 139/2015 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 139/2015, alla lettera  b)  sono  aggiunte  le  parole  «e
accreditati». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                  Modifica dell'art. 3 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 139/2015. 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 139/2015 e' sostituito dal seguente comma: 
    «1. Il beneficio e' riconosciuto ai nuclei familiari in  possesso
di tutti i seguenti requisiti: 
    a) almeno un genitore risiede o presta  attivita'  lavorativa  da
almeno un anno in Regione; 
    b) rientrare in almeno una delle seguenti condizioni: 
      1)  nucleo  familiare  con  un  unico  figlio  minore  e  ISEE,
calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalita'
di cui all'art. 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a euro 30.000; 
      2) nucleo familiare  con  due  o  piu'  figli  minori  e  ISEE,
calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalita'
di cui all'art. 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159 pari o inferiore a euro 50.000.». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 139/2015, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il beneficio e' altresi' riconosciuto, anche  in  assenza
di presentazione di dichiarazione ISEE e a prescindere dai  requisiti
di cui al comma 1, lettera b), alle madri di figli minori inserite in
un percorso personalizzato di protezione  e  sostegno  all'uscita  da
situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio sociale dei
comuni (SSC), di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006,
n. 6 e s.m.i., della Regione Friuli Venezia Giulia  o  da  un  Centro
antiviolenza  o  soggetto  gestore  di  Case  rifugio  operante   nel
territorio del Friuli Venezia Giulia e aderente alla  rete  nazionale
«D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza - ai sensi del  protocollo
d'intesa tra D.i.Re e ANCI - Associazione nazionale  comuni  italiani
alle previsioni di cui all'art. s-bis, decreto-legge 14 agosto  2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119,». 
 
                               Art. 4. 
 
 
                  Modifica dell'art. 4 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 139/2015 
 
    1. Al comma 2-bis dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 139/2015, le parole «20  gennaio»  sono  sostituite  dalle
seguenti «28 febbraio». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                Modifica dell'articolo 5 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 139/2015 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 139/2015 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Entro il 30 giugno  di  ogni  anno  i  SSC  trasmettono  alla
Regione, mediante apposita modalita' informatica messa a disposizione
dalla Regione, distintamente per ogni servizio  di  cui  all'art.  1,
comma 2 e per ciascuna delle fattispecie di cui all'art. 3, comma  1,
lettera b) e comma 1-bis, il numero  delle  richieste  suddivise  per
quadrimestre, con le relative  mensilita'  di  frequenza,  presentate
entro il 31 maggio di ogni anno per  l'anno  educativo  successivo  e
suddivise per: 
    a) modalita' di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale; 
    b)  fascia  ISEE  del  nucleo  familiare,  con  esclusione  della
fattispecie di cui all'art. 3, comma 1 bis; 
    c) durata della residenza o dell'attivita' lavorativa in  Regione
di almeno un genitore uguale o superiore a cinque anni; 
    d) presenza di figli contemporaneamente iscritti  e  appartenenti
al medesimo nucleo familiare.». 
 
                               Art. 6. 
 
 
                  Modifiche dell'art. 6 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 139/2015 
 
    Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente  della  Regione
n. 139/2015, le parole «di cui al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del beneficio, determinati ai sensi del comma 1» e dopo le
parole «sono graduati»  sono  aggiunte  le  seguenti  «per  i  nuclei
familiari in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  3,  comma  i,
lettera b) numero 1)». 
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 139/2105, sono aggiunti i seguenti commi: 
    «2-bis. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera  b),  numero  2),  la  Giunta  regionale
determina l'importo mensile del beneficio sino a un  massimo  di  600
euro per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di  300  euro
per la frequenza a tempo parziale; 
    2-ter. Qualora il medesimo nucleo  familiare  abbia  due  o  piu'
figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei  servizi  previsti
dall'articolo 1 comma 2, il beneficio e' determinato come segue: 
      a) in caso di ISEE fino a 30.000,00 euro, nella misura  di  cui
ai commi 1 e 2 solo per il primo figlio, mentre per gli  altri  figli
iscritti il beneficio e' erogato  nella  misura  prevista  dal  comma
2-bis; 
      b) in caso di ISEE superiore a 30.000  euro  e  fino  a  50.000
euro, nella misura  prevista  dal  comma  2-bis  per  tutti  i  figli
iscritti con esclusione del primo. 
    2-quater.  Nel  caso  previsto  dall'art.  3,  comma  1-bis,   il
beneficio e' determinato nella misura prevista dal comma 2-bis se  la
madre ha due o piu' figli minori, mentre il beneficio e'  determinato
nella misura prevista dai commi 1 e 2 e graduato  in  relazione  alla
fascia ISEE di cui al comma 2, lettera a) se  la  madre  ha  un  solo
figlio  minore.  Nel  caso  di  due  o  piu'  figli  minori  iscritti
contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1,  comma
2, il beneficio e' determinato nella misura di cui ai commi 1 e  2  e
graduato in relazione alla fascia ISEE di cui al comma 2, lettera  a)
per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio
e' erogato nella misura prevista dal comma 2-bis. 
    2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 1,  lettera
a), il beneficio determinato ai sensi dei commi da 1  a  2-quater  e'
ridotto del 50 per cento  se  nessuno  dei  genitori,  componenti  il
nucleo familiare, e' residente  o  presta  attivita'  lavorativa  nel
territorio regionale da almeno 5 anni». 
    3. Al comma 5  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 139/2015, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti «commi da 1 a 3». 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Modifica dell'art. 11 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 139/2015 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 139/2015, la parola «anche» e' soppressa. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                  Modifica dell'art. 15 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 139/2015 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 139/2015, le parole «il cui ISEE rientra  nelle  fasce  di
cui all'art. 6, comma 2,» sono soppresse e dopo le parole  «a  favore
di utenti» sono aggiunte le seguenti «beneficiari delle misure di cui
al presente regolamento». 
 
                               Art. 9. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. In sede di prima applicazione, per l'anno educativo 2019/2020,
la giunta regionale destina almeno il  50  per  cento  delle  risorse
disponibili ai nuclei familiari in possesso  dei  requisiti  previsti
dall'art. 3, comma 1, lettera b),  numero  2)  e  aventi  diritto  al
beneficio nella misura prevista dall'art. 6, comma 2-bis. 
    2. Sono fatte salve le domande eventualmente presentate a partire
dal 20 gennaio 2019, termine previsto dall'art. 4, comma  2-bis,  del
DPReg. n. 139/2015 anteriormente alla modifica disposta dal  presente
regolamento,  ma  e'  riconosciuta  la  facolta'  ai  richiedenti  di
integrare o  di  rinnovare  le  domande  dal  nuovo  termine  del  28
febbraio, qualora l'applicazione dei nuovi requisiti  e  criteri  per
l'attribuzione del contributo risultasse piu' favorevole. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga