Art. 10 Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 19/2009) 1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009, e' inserita la seguente: «b bis) opera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, affinche' gli enti di gestione regionale siano dotati di adeguata struttura amministrativa e gestionale in relazione all'estensione e alla peculiarita' dei territori gestiti, alla complessita' delle problematiche presenti e alla necessita' di reperire le risorse finanziarie di cui all'art. 22;». 2. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009, dopo le parole «30 aprile dell'anno successivo» sono aggiunte le seguenti: «, comprensiva del riepilogo delle risorse introitate a titolo di spese correnti e di investimento sulla base dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'art. 22». 3. Il comma 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente: «7. La Regione puo' chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo.».