Art. 10 
 
                        Modifiche all'art. 29 
                  della legge regionale n. 19/2009) 
 
  1. Dopo la  lettera  b)  del  comma  4  dell'art.  29  della  legge
regionale n. 19/2009, e' inserita la seguente: 
  «b bis) opera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, affinche'  gli
enti  di  gestione  regionale  siano  dotati  di  adeguata  struttura
amministrativa  e  gestionale  in  relazione  all'estensione  e  alla
peculiarita'  dei  territori   gestiti,   alla   complessita'   delle
problematiche presenti e  alla  necessita'  di  reperire  le  risorse
finanziarie di cui all'art. 22;». 
  2. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 29 della  legge  regionale
n. 19/2009, dopo le parole  «30  aprile  dell'anno  successivo»  sono
aggiunte le seguenti: «,  comprensiva  del  riepilogo  delle  risorse
introitate a titolo di spese correnti e di  investimento  sulla  base
dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'art. 22». 
  3. Il comma 7 dell'art. 29 della  legge  regionale  n.  19/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «7. La Regione puo' chiedere  la  trasmissione  di  ulteriori  atti
necessari all'espletamento delle funzioni  istituzionali  di  cui  al
presente articolo.».