Art. 13 
 
                        Modifiche all'art. 41 
                  della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 41 della  legge  regionale  n.  19/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Previo parere vincolante della  Giunta  regionale,  i  soggetti
gestori possono sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione  delle
aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici, regolando i rapporti
intercorrenti con apposite convenzioni.».