Art. 13 Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 19/2009 1. Il comma 5 dell'art. 41 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente: «5. Previo parere vincolante della Giunta regionale, i soggetti gestori possono sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici, regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.».