Art. 19 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Il Consiglio dell'ente di gestione delle aree  protette  del  Po
vercellese-alessandrino ed il commissario dell'ente di gestione delle
aree protette del Po torinese rimangono in  carica  ed  esercitano  i
relativi poteri fino  all'insediamento  del  Consiglio  dell'ente  di
gestione del Po piemontese, ferme restando  le  disposizioni  di  cui
all'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 19/2009.