Art. 19 Norma transitoria 1. Il Consiglio dell'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino ed il commissario dell'ente di gestione delle aree protette del Po torinese rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri fino all'insediamento del Consiglio dell'ente di gestione del Po piemontese, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 19/2009.