Art. 21 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 47 dello statuto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Le seguenti disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2020: a) art. 3, comma 2; b) art. 3, comma 3; c) art. 4, comma 1, limitatamente ai numeri 18)-quinquies e 18)-sexies; d) art. 4, comma 3; e) art. 4, comma 4, limitatamente al numero 49)-quaterdecies; f) art. 5, comma 4; g) art. 5, comma 6; h) art. 16, comma 5, limitatamente al numero 29)-sexies; i) art. 16, comma 8; j) art. 16, comma 10; k) art. 16, dal comma 15 al comma 35; l) art. 18; m) art. 20, comma 1, ad eccezione delle lettere d), y), cc) e dd); n) art. 20, comma 2, laddove abroga i numeri 29), 57) e 58) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 27 marzo 2019 CHIAMPARINO