Art. 21 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della  Regione
Piemonte ai sensi dell'art. 47  dello  statuto,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 2. 
  2. Le seguenti disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2020: 
    a) art. 3, comma 2; 
    b) art. 3, comma 3; 
    c) art. 4, comma  1,  limitatamente  ai  numeri  18)-quinquies  e
18)-sexies; 
    d) art. 4, comma 3; 
    e) art. 4, comma 4, limitatamente al numero 49)-quaterdecies; 
    f) art. 5, comma 4; 
    g) art. 5, comma 6; 
    h) art. 16, comma 5, limitatamente al numero 29)-sexies; 
    i) art. 16, comma 8; 
    j) art. 16, comma 10; 
    k) art. 16, dal comma 15 al comma 35; 
    l) art. 18; 
    m) art. 20, comma 1, ad eccezione delle lettere  d),  y),  cc)  e
dd); 
    n) art. 20, comma 2, laddove abroga  i  numeri  29),  57)  e  58)
dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 27 marzo 2019 
 
                             CHIAMPARINO