Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 10 
                  della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo il numero 18-ter) della lettera a) del comma 2 dell'art. 10
della legge regionale n. 19/2009, sono aggiunti i seguenti: 
    «18-quater) Parco naturale dell'Alta Val Borbera; 
    18-quinquies) Parco naturale del Po piemontese; 
    18-sexies) Parco naturale del Bosco della  Partecipanza  e  delle
Grange vercellesi;». 
  2. Dopo la  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  10  della  legge
regionale n. 19/2009, e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) parchi naturali a gestione locale: 
    1) Parco naturale Gesso e Stura;». 
  3. Al numero 46) della lettera c) del comma 2  dell'art.  10  della
legge regionale n. 19/2009, la  parola  «Riserva  naturale  di  Fondo
Toce» e' sostituita  dalla  seguente:  «Riserva  naturale  del  Fondo
Toce». 
  4. Dopo  il  numero  49-septies)  della  lettera  c)  del  comma  2
dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  19/2009,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «49-octies) Riserva naturale degli Stagni di Belangero; 
    49-novies) Riserva naturale delle Rocche di Antignano; 
    49-decies) Riserva naturale del Rio Bragna; 
    49-undecies) Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca; 
    49-duodecies) Riserva naturale del Bosco del Merlino; 
    49-terdecies) Riserva naturale delle Grotte di Aisone; 
    49-quaterdecies) Riserva naturale di Spina verde;».