Art. 4 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 1. Dopo il numero 18-ter) della lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009, sono aggiunti i seguenti: «18-quater) Parco naturale dell'Alta Val Borbera; 18-quinquies) Parco naturale del Po piemontese; 18-sexies) Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;». 2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009, e' aggiunta la seguente: «b-bis) parchi naturali a gestione locale: 1) Parco naturale Gesso e Stura;». 3. Al numero 46) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009, la parola «Riserva naturale di Fondo Toce» e' sostituita dalla seguente: «Riserva naturale del Fondo Toce». 4. Dopo il numero 49-septies) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009, sono aggiunti i seguenti: «49-octies) Riserva naturale degli Stagni di Belangero; 49-novies) Riserva naturale delle Rocche di Antignano; 49-decies) Riserva naturale del Rio Bragna; 49-undecies) Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca; 49-duodecies) Riserva naturale del Bosco del Merlino; 49-terdecies) Riserva naturale delle Grotte di Aisone; 49-quaterdecies) Riserva naturale di Spina verde;».