Art. 2 Controllo sulla gestione delle ATC 1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della loro produttivita', tramite la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicita' del loro operato, valendosi in particolare dei loro bilanci e di ogni altro documento e informazione ritenuti necessari a tal fine. 2. Le risultanze del controllo sulla gestione delle ATC sono sintetizzate in una relazione, che la struttura regionale competente per materia presenta annualmente alla Giunta regionale, contenente indicatori relativi al patrimonio gestito, alle entrate e alle spese, ai canoni di locazione e alla morosita'. 3. I controlli generali sugli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio sono esercitati dal revisore legale, in conformita', in quanto applicabili, alle norme contenute nel Libro V, Titolo V, del codice civile. 4. Il revisore legale attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilita' dell'esercizio, relaziona al Consiglio di amministrazione, con cadenza quadrimestrale, in ordine all'attivita' di controllo espletata e fornisce dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qualvolta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.