Art. 2 
 
                 Controllo sulla gestione delle ATC 
 
  1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla  gestione  delle
ATC, finalizzato all'accertamento della loro  produttivita',  tramite
la verifica del rispetto dei  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
economicita' del loro operato,  valendosi  in  particolare  dei  loro
bilanci e di ogni altro documento e informazione ritenuti necessari a
tal fine. 
  2. Le risultanze  del  controllo  sulla  gestione  delle  ATC  sono
sintetizzate in una relazione, che la struttura regionale  competente
per materia presenta annualmente alla  Giunta  regionale,  contenente
indicatori relativi al patrimonio gestito, alle entrate e alle spese,
ai canoni di locazione e alla morosita'. 
  3. I controlli generali sugli atti delle ATC che implicano  impegni
di bilancio sono esercitati dal revisore legale, in  conformita',  in
quanto applicabili, alle norme contenute nel Libro V, Titolo  V,  del
codice civile. 
  4. Il revisore legale  attesta  la  rispondenza  dei  bilanci  alla
contabilita'    dell'esercizio,    relaziona    al    Consiglio    di
amministrazione, con cadenza quadrimestrale, in ordine  all'attivita'
di  controllo  espletata  e  fornisce  dettagliate   informazioni   e
chiarimenti in  ordine  agli  atti  esaminati  ogni  qualvolta  venga
formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.