Art. 4 
 
                    Controllo sullo Statuto tipo 
 
  1. Lo Statuto tipo delle ATC, su proposta della  Giunta  regionale,
e' approvato dal Consiglio regionale con  propria  deliberazione,  ai
sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale  n.  3/2010,  cosi
come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 29 settembre  2014,
n. 11 (Riordino delle Agenzie territoriali  per  la  casa.  Modifiche
alla legge regionale 17 febbraio 2010, n.  3  'Norme  in  materia  di
edilizia sociale'). 
  2. Lo Statuto tipo puo' essere modificato dal  Consiglio  regionale
con  propria  deliberazione,  su  proposta  della  Giunta  regionale,
d'ufficio o a seguito di iniziativa di parte delle ATC, con richiesta
congiunta delle stesse. 
  3. Lo Statuto tipo modificato ai sensi del comma 2 e' adottato  dai
consigli  di  amministrazione   delle   ATC   entro   trenta   giorni
dall'approvazione delle modifiche da parte del Consiglio regionale ed
e' trasmesso alla Giunta regionale per il controllo. 
  4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal  ricevimento  della
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ATC,  di  cui  al
comma 3,  formula  osservazioni  o  richieste  di  modificazione,  in
assenza delle quali lo statuto si intende approvato.