Art. 4 Controllo sullo Statuto tipo 1. Lo Statuto tipo delle ATC, su proposta della Giunta regionale, e' approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 3/2010, cosi come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 (Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 'Norme in materia di edilizia sociale'). 2. Lo Statuto tipo puo' essere modificato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, d'ufficio o a seguito di iniziativa di parte delle ATC, con richiesta congiunta delle stesse. 3. Lo Statuto tipo modificato ai sensi del comma 2 e' adottato dai consigli di amministrazione delle ATC entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche da parte del Consiglio regionale ed e' trasmesso alla Giunta regionale per il controllo. 4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ATC, di cui al comma 3, formula osservazioni o richieste di modificazione, in assenza delle quali lo statuto si intende approvato.