Art. 5 
 
                  Controllo sugli statuti delle ATC 
 
  1. Le ATC hanno facolta' di apportare modifiche  ai  loro  statuti,
trasmettendo le relative deliberazioni alla Giunta regionale  per  il
relativo controllo. 
  2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal loro ricevimento,
approva con propria deliberazione le modifiche proposte dalle  ATC  o
presenta osservazioni. Qualora le ATC non recepiscano le osservazioni
della  Giunta  regionale,  le  proposte  di  modifica  si   intendono
respinte. 
  3. Decorso il termine di cui  a  comma  2  senza  presentazione  di
osservazioni  da  parte  della  Giunta  regionale,  le  modifiche  si
intendono approvate.