Art. 5 Controllo sugli statuti delle ATC 1. Le ATC hanno facolta' di apportare modifiche ai loro statuti, trasmettendo le relative deliberazioni alla Giunta regionale per il relativo controllo. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, approva con propria deliberazione le modifiche proposte dalle ATC o presenta osservazioni. Qualora le ATC non recepiscano le osservazioni della Giunta regionale, le proposte di modifica si intendono respinte. 3. Decorso il termine di cui a comma 2 senza presentazione di osservazioni da parte della Giunta regionale, le modifiche si intendono approvate.