Art. 6 
 
                 Controllo sulle dotazioni organiche 
 
  1. I provvedimenti riguardanti le dotazioni organiche del personale
delle ATC sono soggette ad esame e controllo da  parte  della  Giunta
regionale. 
  2.  La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  ai  sensi
dell'art. 38 della legge regionale n. 3/2010,  approva  le  dotazioni
organiche, con riferimento alla consistenza numerica  del  personale,
suddiviso per categorie e profili professionali, e ai relativi costi. 
  3. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui  al  comma  2
entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della  proposta  da   parte
dell'ATC, salvo richieste di modifica o integrazione. 
  4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza approvazione espressa
da parte della Giunta regionale,  la  proposta  si  intende  comunque
approvata.