Art. 6 Controllo sulle dotazioni organiche 1. I provvedimenti riguardanti le dotazioni organiche del personale delle ATC sono soggette ad esame e controllo da parte della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 3/2010, approva le dotazioni organiche, con riferimento alla consistenza numerica del personale, suddiviso per categorie e profili professionali, e ai relativi costi. 3. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimento della proposta da parte dell'ATC, salvo richieste di modifica o integrazione. 4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza approvazione espressa da parte della Giunta regionale, la proposta si intende comunque approvata.