Art. 7 Controllo su regolamenti delle ATC 1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 3/2010, sono sottoposti a controllo da parte della Giunta regionale i regolamenti adottati dalle ATC a seguito di indirizzi impartiti dalla Regione. 2. Le ATC provvedono a trasmettere alla Giunta regionale i regolamenti, adottati ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla loro approvazione. 3. La Giunta regionale adotta il provvedimento di approvazione dei regolamenti entro novanta giorni dal loro ricevimento, salvo richieste di modifica o integrazione. 4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza approvazione espressa da parte della Giunta regionale, i regolamenti si intendono comunque approvati.