Art. 7 
 
                 Controllo su regolamenti delle ATC 
 
  1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 3/2010,
sono sottoposti  a  controllo  da  parte  della  Giunta  regionale  i
regolamenti adottati dalle ATC a seguito di indirizzi impartiti dalla
Regione. 
  2.  Le  ATC  provvedono  a  trasmettere  alla  Giunta  regionale  i
regolamenti, adottati ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla
loro approvazione. 
  3. La Giunta regionale adotta il provvedimento di approvazione  dei
regolamenti  entro  novanta  giorni  dal  loro   ricevimento,   salvo
richieste di modifica o integrazione. 
  4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza approvazione espressa
da parte della Giunta regionale, i regolamenti si intendono  comunque
approvati.