Art. 8 Procedure finalizzate all'approvazione del piano di recupero del disavanzo 1. In caso di disavanzo di gestione finanziario, verificato in sede di approvazione del conto consuntivo, l'ATC e' tenuta a presentare alla Giunta regionale un piano di recupero del disavanzo medesimo, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 3/2010. 2. Il piano di recupero del disavanzo indica: a) l'ammontare del disavanzo da recuperare; b) le risorse immediatamente disponibili per il recupero, quali ad esempio la riduzione dell'avanzo di amministrazione consolidato, i proventi di alienazioni operate, l'accantonamento di quote residuali da canoni; c) la tempistica del recupero pluriennale del disavanzo residuo al netto dell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera b) e l'ammontare della quota annua di recupero. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stanti la complessita' dell'esame delle scritture contabili e le ricadute di carattere finanziario, approva entro centottanta giorni il piano di recupero del disavanzo di gestione.