Art. 8 
 
               Procedure finalizzate all'approvazione 
                 del piano di recupero del disavanzo 
 
  1. In caso di disavanzo di gestione finanziario, verificato in sede
di approvazione del conto consuntivo, l'ATC e'  tenuta  a  presentare
alla Giunta regionale un piano di recupero del disavanzo medesimo, ai
sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 3/2010. 
  2. Il piano di recupero del disavanzo indica: 
    a) l'ammontare del disavanzo da recuperare; 
    b) le risorse immediatamente disponibili per il  recupero,  quali
ad esempio la riduzione dell'avanzo di amministrazione consolidato, i
proventi di alienazioni operate, l'accantonamento di quote  residuali
da canoni; 
    c) la tempistica del recupero pluriennale del  disavanzo  residuo
al netto dell'utilizzo  delle  risorse  di  cui  alla  lettera  b)  e
l'ammontare della quota annua di recupero. 
  3. La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  stanti  la
complessita' dell'esame delle scritture contabili e  le  ricadute  di
carattere finanziario, approva entro centottanta giorni il  piano  di
recupero del disavanzo di gestione.