Art. 9 
 
                Determinazione della quota residuale 
 
  1. La quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
sociale, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 3/2010, incassati
annualmente da ogni ente  gestore,  eccedente  i  costi  generali  di
amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che costituisce
rimborso dei finanziamenti e rimane  nella  disponibilita'  dell'ente
gestore, non puo' essere inferiore a un  importo  annuo  per  ciascun
alloggio gestito, stabilito dalla Direzione regionale competente  con
proprio provvedimento. 
  2. In sede di prima applicazione, l'importo di cui al  comma  1  e'
stabilito sulla base dell'andamento storico della quota residuale  da
canoni accantonata dagli enti gestori. 
  3. L'importo di cui al comma  1  e'  aggiornato  annualmente  dalla
struttura regionale competente con proprio provvedimento, sulla  base
dell'andamento del valore medio dei canoni di locazione degli alloggi
di edilizia sociale. 
  4. L'importo di cui al comma 1 puo'  essere,  comunque,  modificato
dalla Giunta regionale con propria  deliberazione,  al  ricorrere  di
rilevanti variazioni del quadro generale dell'edilizia sociale. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
    Torino, 29 marzo 2019 
 
                             CHIAMPARINO