Art. 9 Determinazione della quota residuale 1. La quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 3/2010, incassati annualmente da ogni ente gestore, eccedente i costi generali di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che costituisce rimborso dei finanziamenti e rimane nella disponibilita' dell'ente gestore, non puo' essere inferiore a un importo annuo per ciascun alloggio gestito, stabilito dalla Direzione regionale competente con proprio provvedimento. 2. In sede di prima applicazione, l'importo di cui al comma 1 e' stabilito sulla base dell'andamento storico della quota residuale da canoni accantonata dagli enti gestori. 3. L'importo di cui al comma 1 e' aggiornato annualmente dalla struttura regionale competente con proprio provvedimento, sulla base dell'andamento del valore medio dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale. 4. L'importo di cui al comma 1 puo' essere, comunque, modificato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, al ricorrere di rilevanti variazioni del quadro generale dell'edilizia sociale. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 29 marzo 2019 CHIAMPARINO