Art. 4 
 
                Quota parte del risparmio energetico 
                   riconoscibile agli assegnatari 
 
  1. Per tutta la  durata  del  periodo  di  ammortamento  del  costo
dell'intervento di efficientamento energetico,  agli  assegnatari  e'
riconosciuta  una  quota  parte  del  risparmio  economico   ottenuto
compresa tra il 5 e il 10 per cento. 
  2.  La  quota  riconoscibile  agli  assegnatari  e'  stabilita   in
relazione alla durata dell'ammortamento del costo dell'intervento  di
efficientamento energetico e nei limiti di cui al comma 1: 
    a) da ATC per gli immobili interamente in locazione; 
    b)  dall'assemblea  condominiale  per  gli  immobili  in   regime
condominiale. 
  3.   Al   termine   del   periodo   di   ammortamento   del   costo
dell'intervento, agli assegnatari e' riconosciuto l'intero  risparmio
ottenuto rispetto ai consumi precedenti l'intervento.