Art. 4 Quota parte del risparmio energetico riconoscibile agli assegnatari 1. Per tutta la durata del periodo di ammortamento del costo dell'intervento di efficientamento energetico, agli assegnatari e' riconosciuta una quota parte del risparmio economico ottenuto compresa tra il 5 e il 10 per cento. 2. La quota riconoscibile agli assegnatari e' stabilita in relazione alla durata dell'ammortamento del costo dell'intervento di efficientamento energetico e nei limiti di cui al comma 1: a) da ATC per gli immobili interamente in locazione; b) dall'assemblea condominiale per gli immobili in regime condominiale. 3. Al termine del periodo di ammortamento del costo dell'intervento, agli assegnatari e' riconosciuto l'intero risparmio ottenuto rispetto ai consumi precedenti l'intervento.