Art. 3 
 
                 Requisiti per ottenere il rimborso 
 
  1. I soggetti residenti in Toscana possono richiedere  il  rimborso
delle spese sostenute ai sensi dell'art. 2 qualora ricorra una  delle
seguenti condizioni: 
    a) la prestazione  non  sia  erogabile  in  Regione  Toscana  per
assenza di specifico programma di trapianto presso i centri trapianto
attivi in ambito regionale; 
    b) il paziente sia stato iscritto in una lista d'attesa regionale
per un tempo superiore  allo  standard,  in  analogia  con  il  tempo
massimo previsto per procedere al trapianto all'estero, in base  alle
norme vigenti; 
    c) il paziente, gia' iscritto in lista  regionale  per  trapianto
renale,  usufruisca  della  possibilita'  di  effettuare  la  seconda
iscrizione, per il solo trapianto  di  rene,  in  altra  lista  extra
regionale; 
    d) il paziente giudicato, per ragioni  cliniche,  non  idoneo  al
trapianto presso un centro trapianti della  Toscana,  intraprenda  un
percorso valutativo presso un centro trapianti extra regionale; 
    e) il paziente minore di  eta'  sia  gia'  iscritto  nella  lista
nazionale pediatrica o abbia intrapreso  il  percorso  finalizzato  a
tale iscrizione. 
  2. L'azienda unita' sanitaria  locale  competente  corrisponde,  in
base alla deliberazione della Giunta regionale  di  cui  all'art.  2,
comma 1, il rimborso per le spese sostenute dietro presentazione di: 
    a) documentazione del centro di cura ospedaliero extra  regionale
comprovante l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art.  2,  comma
3,  corredata  di  certificazione  inerente  ai  trattamenti  e   gli
accertamenti effettuati, nonche' del piano di cura; 
    b) documentazione comprovante le condizioni di  cui  all'art.  2,
commi 4 e 11; 
    c) titoli di viaggio, fatture o ricevute o scontrini fiscali  ivi
compresa la documentazione di cui all'art. 2, comma 10. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2  si  applicano  anche  per  il
rimborso delle  spese  sostenute  dal  donatore  vivente  e  dal  suo
eventuale accompagnatore.