Art. 2 Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, "Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n.16, e 19 settembre 1973, n. 37" 1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: "Art. 4-bis - 1. Nessun luogo pubblico puo' essere intitolato al nome di persone decedute da meno di dieci anni. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori/benefattrici o dedicati ai caduti in guerra, puo' essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni. 2. La Giunta provinciale, sentito il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali, puo' consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, quando l'intitolazione o la dedica e' fatta a persone particolarmente benemerite per la collettivita'."