Art. 2 
Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26,  "Istituzione
  della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e  modifiche  ed
  integrazioni alle leggi provinciali 25  luglio  1970,  n.16,  e  19
  settembre 1973, n. 37" 
  1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  "Art. 4-bis - 1. Nessun luogo pubblico puo'  essere  intitolato  al
nome di persone decedute da meno di  dieci  anni.  Nessun  monumento,
lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei
cimiteri  o  dedicati  nelle  chiese  a  dignitari  ecclesiastici   o
benefattori/benefattrici o dedicati ai caduti in guerra, puo'  essere
dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da
meno di dieci anni. 
  2. La Giunta provinciale, sentito il Direttore/la Direttrice  della
Ripartizione provinciale Beni culturali, puo' consentire deroghe alle
disposizioni di cui al comma 1, quando l'intitolazione o la dedica e'
fatta a persone particolarmente benemerite per la collettivita'."