Art. 10 
Modifica della legge provinciale 16 luglio  2008,  n.  5,  "Obiettivi
  formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e  del
  primo ciclo di istruzione" 
  1. Il secondo, il  terzo  e  il  quarto  periodo  del  comma  6-ter
dell'articolo 1 della legge provinciale  16  luglio  2008,  n.  5,  e
successive modifiche, sono  sostituiti  dal  seguente  periodo:  "Gli
alunni e le alunne  sono  comunque  tenuti  a  sostenere  annualmente
l'esame di idoneita' per  il  passaggio  alla  classe  successiva  in
qualita' di candidati esterni presso una scuola a carattere statale o
paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione."