Art. 10 Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, "Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" 1. Il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 6-ter dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono sostituiti dal seguente periodo: "Gli alunni e le alunne sono comunque tenuti a sostenere annualmente l'esame di idoneita' per il passaggio alla classe successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola a carattere statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione."