Art. 11 
Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, "Disposizioni
  finanziarie in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
  previsione della provincia per l'anno finanziario  1998  e  per  il
  triennio 1998-2000 e norme legislative collegate" 
  1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge  provinciale  11  agosto
1998,  n.  9,  e  successive  modifiche,  la  parola:  "ottobre"   e'
sostituita dalla parola: "dicembre". 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8-bis della legge  provinciale  11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e'  inserito  il  seguente
comma: 
  "3-bis. Ai veicoli di cui all'articolo 63, comma ibis, della  legge
21 novembre 2000, n. 342,  e  successive  modifiche,  si  applica  la
tariffa determinata ai sensi del comma 1, senza riduzioni  ulteriori,
salva  l'applicazione  di  successive  disposizioni  tariffarie  piu'
favorevoli."