Art. 11 Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate" 1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, la parola: "ottobre" e' sostituita dalla parola: "dicembre". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: "3-bis. Ai veicoli di cui all'articolo 63, comma ibis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche, si applica la tariffa determinata ai sensi del comma 1, senza riduzioni ulteriori, salva l'applicazione di successive disposizioni tariffarie piu' favorevoli."