Art. 12 Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, "Norme in materia di bilancio e di contabilita' della Provincia Autonoma di Bolzano" 1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: "d) effettuare le variazioni necessarie per consentire l'utilizzo del fondo rischi spese legali." 2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, dopo le parole: "alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 3" sono inserite le parole: ", compresi i loro rispettivi enti strumentali e societa' in house,". 3. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' il servizio di intermediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici." 4. Dopo l'articolo 55 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: "Art. 55-bis (Disposizioni contabili per il funzionamento dell'ufficio di Bruxelles) - 1. In attuazione dell'intesa di collaborazione sottoscritta tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e la Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2015, per la gestione congiunta della sede dei rispettivi uffici di collegamento con l'Unione europea, la Provincia puo' assumere e pagare spese per conto degli enti sottoscrittori della predetta intesa, relative alla gestione delle attivita' comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri ivi prevista. 2. Per il pagamento delle spese previste dal comma 1, nonche' delle altre spese occorrenti per il funzionamento e la gestione dell'ufficio, e' istituito presso l'ufficio di Bruxelles un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 54. Il fondo cassa e' reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalita' in uso, ivi comprese carte di credito e di debito. La persona incaricata del servizio economale puo' prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'intesa di collaborazione di cui al comma 1, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'incaricato/L'incaricata del servizio economale e' personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell'ufficio comune, ai sensi della predetta intesa. 3. La Ripartizione provinciale Finanze effettua il controllo contabile sul rendiconto del servizio economale mediante esame a campione della documentazione di spesa, trasmessa in copia per via telematica secondo le disposizioni vigenti. 4. La persona incaricata del servizio economale e' sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti." 5. Dopo l'articolo 58 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: "Art. 58-bis (Informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i' propri organismi controllati e partecipati) -1. In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto generale della Provincia illustra, anche in forma sintetica, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri enti strumentali e le societa' controllate e partecipate. La predetta informativa e' improntata ai principi della massima semplificazione e della significativita' e rilevanza, da valutarsi comparativamente ai valori complessivi del rendiconto della Provincia. 2. Il collegio dei revisori dei conti della Provincia, gli organi di controllo comunque denominati degli enti strumentali della Provincia e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle societa' a partecipazione provinciale provvedono, senza necessita' di ulteriori incarichi e di compensi aggiuntivi, all'asseverazione, per la parte di rispettiva competenza, dell'informativa di cui al comma 1, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione del rendiconto generale da parte della Giunta provinciale. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ferme restando le responsabilita' e il diritto al risarcimento del danno, l'asseverazione puo' essere disposta dall'Ufficio Vigilanza finanziaria della Ripartizione provinciale Finanze, che vi provvede, senza necessita' di diffida e contestazione, attraverso un commissario ad acta o d'ufficio, avvalendosi all'occorrenza di un soggetto esterno iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche." 6. Dopo il comma 3 dell'articolo 63-quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: "4. Con deliberazione della Giunta provinciale si provvede, sulla base di parametri oggettivi e trasparenti, alla determinazione dei compensi spettanti ai membri degli organi di cui al comma 1." 7. Dopo il comma 4 dell'articolo 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: "5. Fino all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 63-quater, comma 4, della presente legge e dall'articolo 1, comma 6, lettera i), della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2013, n. 1988, come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2015, n. 1550."