Art. 12 
Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n.  1,  "Norme  in
  materia di bilancio e di contabilita' della Provincia  Autonoma  di
  Bolzano" 
  1. Dopo la lettera c) del comma  4  dell'articolo  23  della  legge
provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
  "d) effettuare le variazioni necessarie per  consentire  l'utilizzo
del fondo rischi spese legali." 
  2.  Nell'alinea  del  comma  1  dell'articolo  44-bis  della  legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive  modifiche,  dopo  le
parole: "alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali  e
gli enti di cui al comma 3" sono inserite le parole:  ",  compresi  i
loro rispettivi enti strumentali e societa' in house,". 
  3. Alla fine della lettera c)  del  comma  1  dell'articolo  44-bis
della  legge  provinciale  29  gennaio  2002,  n.  1,  e   successive
modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche'  il  servizio
di intermediazione tecnologica per la  connessione  alla  piattaforma
nazionale dei pagamenti elettronici." 
  4. Dopo l'articolo 55 della legge provinciale 29 gennaio  2002,  n.
1, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  "Art.  55-bis  (Disposizioni   contabili   per   il   funzionamento
dell'ufficio  di  Bruxelles)  -  1.  In  attuazione  dell'intesa   di
collaborazione sottoscritta tra la Provincia autonoma di Bolzano,  il
Land Tirolo e la Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2015,
per la  gestione  congiunta  della  sede  dei  rispettivi  uffici  di
collegamento con l'Unione  europea,  la  Provincia  puo'  assumere  e
pagare spese per  conto  degli  enti  sottoscrittori  della  predetta
intesa, relative alla gestione delle attivita' comuni, anche in  base
alla ripartizione degli oneri ivi prevista. 
  2. Per il pagamento delle spese previste dal comma 1, nonche' delle
altre  spese  occorrenti  per  il   funzionamento   e   la   gestione
dell'ufficio, e' istituito presso l'ufficio di Bruxelles un  servizio
di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 54. Il fondo  cassa  e'
reso disponibile su conti correnti intestati alla  Provincia,  accesi
anche presso istituti di  credito  esteri  e  utilizzabili  con  ogni
modalita' in uso, ivi comprese carte  di  credito  e  di  debito.  La
persona incaricata del servizio economale puo'  prelevare  dai  conti
correnti le somme dovute dalla  Provincia  ai  sensi  dell'intesa  di
collaborazione di cui al  comma  1,  da  versare  su  distinti  conti
correnti, anche cointestati. L'incaricato/L'incaricata  del  servizio
economale e' personalmente responsabile anche delle spese ordinate  e
pagate dagli altri soggetti per la gestione dell'ufficio  comune,  ai
sensi della predetta intesa. 
  3.  La  Ripartizione  provinciale  Finanze  effettua  il  controllo
contabile sul rendiconto del  servizio  economale  mediante  esame  a
campione della documentazione di spesa, trasmessa in  copia  per  via
telematica secondo le disposizioni vigenti. 
  4. La persona incaricata del servizio economale e' sottoposta  alla
giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e  le  procedure
previste dalle leggi vigenti." 
  5. Dopo l'articolo 58 della legge provinciale 29 gennaio  2002,  n.
1, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  "Art. 58-bis (Informativa sugli esiti della verifica dei crediti  e
debiti reciproci tra la Provincia e i' propri organismi controllati e
partecipati) -1. In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera j),
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modifiche,  la  relazione  sulla  gestione  allegata  al   rendiconto
generale della Provincia illustra,  anche  in  forma  sintetica,  gli
esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la  Provincia
e i propri enti strumentali e le societa' controllate e  partecipate.
La predetta informativa  e'  improntata  ai  principi  della  massima
semplificazione e della significativita' e  rilevanza,  da  valutarsi
comparativamente  ai  valori   complessivi   del   rendiconto   della
Provincia. 
  2. Il collegio dei revisori dei conti della Provincia,  gli  organi
di  controllo  comunque  denominati  degli  enti  strumentali   della
Provincia e i soggetti incaricati della revisione  legale  dei  conti
delle  societa'  a  partecipazione  provinciale   provvedono,   senza
necessita'  di  ulteriori  incarichi  e   di   compensi   aggiuntivi,
all'asseverazione,   per   la   parte   di   rispettiva   competenza,
dell'informativa di cui al comma 1, almeno 20 giorni prima della data
fissata per l'approvazione del rendiconto  generale  da  parte  della
Giunta provinciale. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ferme restando
le  responsabilita'  e  il  diritto  al   risarcimento   del   danno,
l'asseverazione   puo'   essere   disposta   dall'Ufficio   Vigilanza
finanziaria della Ripartizione provinciale Finanze, che vi  provvede,
senza  necessita'  di  diffida   e   contestazione,   attraverso   un
commissario ad acta o d'ufficio,  avvalendosi  all'occorrenza  di  un
soggetto esterno iscritto nel registro dei  revisori  legali  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  g),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche." 
  6. Dopo il comma 3 dell'articolo 63-quater della legge  provinciale
29 gennaio 2002,  n.  1,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
  "4. Con deliberazione della Giunta provinciale si  provvede,  sulla
base di parametri oggettivi e trasparenti,  alla  determinazione  dei
compensi spettanti ai membri degli organi di cui al comma 1." 
  7. Dopo il comma 4 dell'articolo  66  della  legge  provinciale  29
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto  il  seguente
comma: 
  "5. Fino all'adozione delle  deliberazioni  previste  dall'articolo
63-quater, comma 4, della presente legge e dall'articolo 1, comma  6,
lettera i), della legge  provinciale  16  novembre  2007,  n.  12,  e
successive   modifiche,   continua   a   trovare   applicazione    la
deliberazione della Giunta provinciale 27  dicembre  2013,  n.  1988,
come  modificata  e  integrata  dalla  deliberazione   della   Giunta
provinciale 22 dicembre 2015, n. 1550."