Art. 14 
 
Modifiche  della  legge  provinciale  17  dicembre   1998,   n.   13,
           "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" 
 
  1. Nel comma 2 dell'articolo  78-ter  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le  parole:,  "e  2018"
sono sostituite dalle parole: ", 2018 e seguenti.". 
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 78-ter della legge provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma: 
  "2-bis. Alla copertura degli oneri, stimati in 5.000.000,00 di euro
per l'anno 2019, in  3.000.000,00  di  euro  per  l'anno  2020  e  in
3.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo
globale per far fronte ad  oneri  derivanti  da  nuovi  provvedimenti
legislativi" di parte corrente, iscritto nell'ambito del programma 03
della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021".