Art. 16 
 
          Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, 
          n. 6, "Ordinamento del personale della Provincia" 
 
  1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n.  6,
e' inserito il seguente articolo: 
  "Art. 4-bis (Agenzia provinciale per le relazioni sindacali)  -  1.
Presso la Direzione generale della Provincia autonoma di  Bolzano  e'
istituita come  struttura  operativa  l'Agenzia  provinciale  per  le
relazioni  sindacali.  L'Agenzia  ha  il  compito  di   rappresentare
l'Amministrazione provinciale e gli enti pubblici da essa dipendenti,
o il cui ordinamento rientra  nella  competenza  legislativa  propria
della Provincia  o  ad  essa  delegata,  in  sede  di  contrattazione
collettiva intercompartimentale, compartimentale e, qualora gli  enti
ne  facciano  richiesta,  anche   nella   contrattazione   collettiva
decentrata e nelle relazioni sindacali. 
  2. L'Agenzia si compone di tre membri, titolati a  sottoscrivere  i
contratti, dei quali uno svolge le funzioni  di  presidente.  Ciascun
membro puo' essere sostituito da un membro supplente. I  membri  sono
esperti  in  materia  di  relazioni  sindacali,   di   contrattazione
collettiva, di organizzazione e gestione  del  personale  nonche'  di
diritto del lavoro. Essi sono scelti da un elenco istituito presso la
Direzione  generale  della  Provincia,  sono  nominati  dalla  Giunta
provinciale  per  la  durata  della  legislatura  e  possono   essere
riconfermati    alla    scadenza     dell'incarico.     A     seguito
dell'individuazione dei comparti  o  delle  aree  di  contrattazione,
l'Agenzia e' integrata con al massimo tre rappresentanti per ciascuna
area o comparto di contrattazione; tali rappresentanti sono designati
dagli enti cui si riferisce la contrattazione. 
  3. La Giunta provinciale stabilisce: 
  a) il contenuto e le modalita' di presentazione  delle  domande  di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 2; 
  b) le modalita' e i termini di evasione delle domande; 
  c) le modalita' di tenuta e  di  aggiornamento  dell'elenco  e,  in
particolare,  di  verifica  periodica  del  permanere  dei  requisiti
richiesti ai fini dell'iscrizione; 
  d) le modalita' di subentro dei membri supplenti. 
  4. L'Agenzia e' composta in conformita' alle norme  provinciali  in
materia di rispetto della consistenza dei  gruppi  linguistici  e  di
equilibrio fra i generi. 
  5. Non possono essere  nominati  membri  dell'Agenzia  persone  che
rivestano o abbiano rivestito nei due  anni  precedenti  la  data  di
nomina incarichi pubblici elettivi ovvero cariche in partiti politici
o organizzazioni sindacali. L'incompatibilita' e' estesa a  qualsiasi
rapporto di carattere professionale o di consulenza con  le  predette
organizzazioni sindacali o politiche. 
  6. L'Agenzia esercita in autonomia  ogni  attivita'  relativa  alle
relazioni sindacali e alla negoziazione e definizione  dei  contratti
collettivi, ivi compresa l'interpretazione autentica degli stessi,  e
presta assistenza agli enti di cui  al  comma  1  per  l'applicazione
uniforme dei contratti e degli accordi collettivi. 
  L'Agenzia   cura   le   attivita'   di   studio,   monitoraggio   e
documentazione   necessarie   all'esercizio   della    contrattazione
collettiva. 
  7. L'Agenzia e' tenuta al rispetto dei limiti di spesa  determinati
in relazione alle risorse finanziarie disponibili.  Il/La  presidente
dell'Agenzia relaziona al Direttore generale/alla Direttrice generale
in merito all'attivita' svolta. 
  8. Al/Alla presidente  dell'Agenzia  spetta  un  compenso  mensile,
stabilito nella deliberazione di nomina, determinato  in  misura  non
superiore  al  40  per  cento  dell'indennita'  consiliare   prevista
dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2012, n.
6, al netto di IVA e oneri. Agli  altri  membri  spetta  un  compenso
mensile, stabilito nella  deliberazione  di  nomina,  determinato  in
misura non superiore all'80 per cento del compenso previsto per il/la
presidente, al netto di IVA e oneri. 
  9.  Per  l'assolvimento  dei  compiti  affidati   all'Agenzia,   la
Direzione generale  mette  a  disposizione  due  unita'  del  proprio
personale amministrativo. 
  10.  Fino  alla  nomina  dei  membri  dell'Agenzia   il   Direttore
generale/la Direttrice generale continua a gestire la  contrattazione
collettiva, anche tramite persone esperte appositamente delegate  per
la contrattazione." 
  2. Il comma 1 dell'articolo 5 della  legge  provinciale  19  maggio
2015, n. 6, e' cosi' sostituito: 
  "1. La contrattazione collettiva intercompartimentale, di  comparto
e decentrata per il personale degli enti di  cui  all'articolo  1  e'
gestita  dall'Agenzia  provinciale   per   le   relazioni   sindacali
nell'ambito  degli  obiettivi  programmatici  definiti  dalla  Giunta
provinciale, di concerto  con  il  Direttore  generale/la  Direttrice
generale della Provincia." 
  3. I commi 2 e 9 dell'articolo 5 della legge provinciale 19  maggio
2015, n. 6, sono abrogati. 
  4. Per la contrattazione collettiva e' autorizzata,  a  carico  del
bilancio provinciale 2019-2021, una spesa massima  di  1  milione  di
euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno  2020  e  di  1
milione di  euro  per  l'anno  2021.  Tali  importi  comprendono,  in
proporzione, le assegnazioni ai comuni, alle residenze  per  anziani,
alle comunita' comprensoriali, all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige,
all'Istituto per  l'edilizia  sociale,  all'Azienda  di  soggiorno  e
turismo  di  Bolzano,  all'Azienda   di   soggiorno   di   Merano   e
all'amministrazione provinciale. 
  5. Il comma 1  dell'articolo  44-bis  della  legge  provinciale  19
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "1. Ai sensi dell'articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del
personale  della  Provincia,  tenuto  conto  dei   provvedimenti   di
riduzione dei  posti  e  della  creazione  di  nuovi  posti  mediante
disposizioni di legge, e' nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella
misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura  di  18.729
posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.739 posti,  comprensiva
della dotazione del personale provinciale e delle scuole a  carattere
statale." 
  6. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo  44-bis  della  legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: "Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal
1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre  2019  ulteriori  51
nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 10 nuovi  posti,  nonche'
cinque posti per la prevista quota per le persone con  disabilita'  e
per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla  creazione
di nuovi posti." 
  7. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
quantificati in 2.355.833,33 euro per l'anno 2019, 4.670.000,00  euro
per l'anno 2020 e 4.670.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale "Fondo globale per far fronte agli oneri derivanti  da
nuovi  provvedimenti  legislativi"  di   parte   corrente,   iscritto
nell'ambito del programma  03  della  missione  20  del  bilancio  di
previsione 2019-2021."