Art. 20 
 
Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, "Riordino dei
              servizi sociali in Provincia di Bolzano" 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge  provinciale  30  aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "1.  Gli  enti  gestori  dei  servizi  sociali   trasmettono   alla
Ripartizione provinciale Politiche sociali i programmi di attivita' e
di  spesa  dell'anno  successivo  entro  il  termine  e   utilizzando
l'apposito  modello  approvati  dalla  Giunta  provinciale.  In  casi
motivati gli enti gestori dei  servizi  sociali  possono  presentare,
utilizzando il medesimo modello,  un'integrazione  del  programma  di
spesa. Gli stessi enti presentano i dati di spesa  riferiti  all'anno
precedente, con indicazione dell'eventuale avanzo di amministrazione,
entro il termine e utilizzando i  modelli  di  rilevazione  approvati
dalla Giunta provinciale."