Art. 21 
Modifica della legge provinciale 18  dicembre  2002,  n.  15,  "Testo
  unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per  la  protezione
  civile" 
  1. Il comma 2  dell'articolo  12-ter  della  legge  provinciale  18
dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "2. Il Comitato e' composto da: 
  a) l'assessore o l'assessora competente in  materia  di  protezione
civile, che lo presiede; 
  b) due rappresentanti dell'Agenzia per la Protezione civile; 
  c) due rappresentanti dell'Unione provinciale dei Corpi dei  vigili
del fuoco volontari; 
  d) un rappresentante dei comuni della provincia di Bolzano,  scelto
da una terna di nominativi proposta dal Consorzio dei comuni." 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo  34  della  legge  provinciale  18
dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
  "2. L'Agenzia puo' stipulare polizze assicurative specifiche per il
servizio antincendi, nonche' per i danni causati ai  veicoli  privati
usati dai vigili del fuoco volontari in occasione degli interventi  e
dai funzionari delle unioni distrettuali dei  Corpi  dei  vigili  del
fuoco volontari durante i viaggi di servizio. L'Agenzia  non  stipula
polizze assicurative per le squadre antincendi aziendali." 
  3. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
stimati in 50.000,00 euro per l'anno 2019, 50.000,00 euro per  l'anno
2020 e 50.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri  derivanti  da  nuovi
provvedimenti legislativi" di parte  corrente,  iscritto  nell'ambito
del programma  03  della  missione  20  del  bilancio  di  previsione
2019-2021.