Art. 22 
Modifica  della  legge   provinciale   23   aprile   1992,   n.   10,
  "Riordinamento  della  struttura   dirigenziale   della   Provincia
  Autonoma di Bolzano" 
  1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge  provinciale  23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "3.  In  caso  di  collocamento  in  aspettativa  si  applicano  le
disposizioni del comma 2 con i termini ridotti a 3 mesi. In  caso  di
comando presso altro ente  i  termini  sono  stabiliti  dalla  Giunta
provinciale, sentito l'ente."