Art. 23 
 
          Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
         n. 17, Disciplina del procedimento amministrativo" 
 
  1. Dopo il comma 25 dell'articolo  6  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti
commi 26, 27, 28, 29 e 30: 
  "26. E' vietata l'associazione in  partecipazione  sia  durante  la
procedura  di  gara  sia  successivamente  all'aggiudicazione.  Salvo
quanto disposto ai commi 27,  28,  29  e  30,  e'  vietata  qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei  e  dei
consorzi di concorrenti rispetto  a  quella  risultante  dall'impegno
presentato in sede di offerta. 
  27. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in caso di
fallimento,  liquidazione  coatta   amministrativa,   amministrazione
controllata, amministrazione  straordinaria,  concordato  preventivo,
incluso  il   concordato   con   continuita'   aziendale   ai   sensi
dell'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione   o
fallimento del medesimo ovvero  in  caso  di  perdita,  in  corso  di
esecuzione,  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  80  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante  puo'
aggiudicare   la   gara   agli   altri   operatori   economici    del
raggruppamento, o proseguire l'appalto con  gli  operatori  medesimi,
uno dei quali sia costituito quale nuovo mandatario, e  con  facolta'
di   modificare   le   quote   indicate   nell'offerta    originaria,
compatibilmente con  i  requisiti  di  qualificazione  richiesti  dal
bando, da verificarsi al momento della modifica, e  senza  necessita'
del  consenso  del  precedente  mandatario;  non   sussistendo   tali
condizioni, la stazione appaltante deve escludere il raggruppamento o
recedere dal contratto. 
  28. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in caso di
fallimento,  liquidazione  coatta   amministrativa,   amministrazione
controllata, amministrazione  straordinaria,  concordato  preventivo,
incluso  il   concordato   con   continuita'   aziendale   ai   sensi
dell'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione di  uno  dei  mandanti  ovvero,  qualora  si  tratti  di
imprenditore   individuale,   in   caso   di   morte,   interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso  di  perdita,
in corso di gara o di esecuzione del contratto, dei requisiti di  cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive  modifiche,  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' aggiudicare la gara agli altri
operatori economici del raggruppamento, o  proseguire  l'appalto  con
gli operatori medesimi che hanno  facolta'  di  modificare  le  quote
indicate nell'offerta originaria, compatibilmente con i requisiti  di
qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi al  momento  della
modifica, e senza necessita' del consenso del precedente mandante. 
  29. Le previsioni di cui ai commi  27  e  28  trovano  applicazione
anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo  45,  comma  2,
lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  30. Le disposizioni di cui  ai  commi  26,  27,  28  e  29  trovano
applicazione alle procedure di gara e ai  contratti  i  cui  bandi  o
avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16."