Art. 25 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) il comma 2 dell'articolo 22  della  legge  provinciale  8  marzo
2010, n. 5, e successive modifiche; 
  b) il comma 6-quater dell'articolo 1  della  legge  provinciale  16
luglio 2008, n. 5, e successive modifiche; 
  c) l'articolo 1-sexies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9,
e successive modifiche; 
  d) il comma 3 dell'articolo 25 della legge provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche; 
  e) il comma 4 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo  11  della
legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche.