Art. 25 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche; b) il comma 6-quater dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche; c) l'articolo 1-sexies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche; d) il comma 3 dell'articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche; e) il comma 4 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche.