Art. 4 
Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007,  n.  12,  "Servizi
  pubblici locali e partecipazioni pubbliche" 
  1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 16 novembre  2007,  n.
12, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  "Art. 6-bis (Alienazione di partecipazioni sociali) - 1. La  Giunta
provinciale e' autorizzata a disporre l'alienazione o la costituzione
di  vincoli  su  partecipazioni  sociali  detenute  dalla   Provincia
autonoma di Bolzano o su quote di esse. 
  2. L'alienazione  delle  partecipazioni  o  di  quote  di  esse  e'
effettuata nel rispetto dei principi di  pubblicita',  trasparenza  e
non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto  motivato
con riferimento alla congruita' del prezzo di vendita,  l'alienazione
puo' essere effettuata  mediante  negoziazione  diretta  con  singoli
acquirenti.  E'  fatto  salvo  il  diritto  di  prelazione  dei  soci
eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. 
  3. Nei confronti degli enti appartenenti  al  sistema  territoriale
integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  e'   sempre   ammessa
l'alienazione nelle forme di cui al secondo periodo del comma  2  del
presente  articolo,  anche  in  deroga  all'onere  motivazionale  ivi
previsto. 
  4. La mancanza  o  invalidita'  dell'atto  deliberativo  avente  ad
oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di
alienazione della partecipazione. 
  5. E' fatta salva la disciplina speciale recata da disposizioni  di
legge provinciali."