Art. 4 Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, "Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche" 1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: "Art. 6-bis (Alienazione di partecipazioni sociali) - 1. La Giunta provinciale e' autorizzata a disporre l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano o su quote di esse. 2. L'alienazione delle partecipazioni o di quote di esse e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. 3. Nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sempre ammessa l'alienazione nelle forme di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, anche in deroga all'onere motivazionale ivi previsto. 4. La mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione. 5. E' fatta salva la disciplina speciale recata da disposizioni di legge provinciali."