Art. 5 
 
                  Soppressione delle gestioni fuori 
                    bilancio autorizzate da legge 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2020  le  gestioni  fuori  bilancio
autorizzate da legge provinciale in essere alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge sono soppresse. 
  2. La gestione contabile dei fondi di rotazione costituiti ai sensi
dell'articolo 2 della legge provinciale  15  aprile  1991,  n.  9,  e
successive modifiche, e' affidata all'Agenzia per lo sviluppo sociale
ed economico, che vi provvede, per le finalita' di cui all'articolo 1
della  medesima  legge  provinciale,  secondo  le  condizioni  e   le
modalita'  fissate  dalla  Giunta  provinciale.  Resta  fermo  quanto
previsto dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9,  e  successive
modifiche. 
  3.  Al  fine  di  ottenere  un  migliore  rendimento  ed  una  piu'
efficiente gestione e  valorizzazione  delle  risorse  da  mettere  a
disposizione del sistema creditizio  provinciale,  l'Agenzia  per  lo
sviluppo sociale ed economico puo' affidare, con apposito mandato, la
gestione  dell'impiego  delle  risorse  finanziarie  dei   fondi   di
rotazione di cui al comma 2, nonche' di quelle del fondo pensione per
le persone casalinghe di cui alla legge regionale 28  febbraio  1993,
n. 3, e successive modifiche, ad organismi in house  della  Provincia
abilitati alla gestione collettiva  del  risparmio  e  alla  gestione
individuale di portafogli, secondo quanto  previsto  dalla  specifica
normativa di settore. 
  4. Le eventuali disponibilita' liquide delle  gestioni  di  cui  ai
commi 1 e 2, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse,
sono  versate  ad  apposito  capitolo  dello  stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio della Provincia o ricondotte al bilancio di
enti dipendenti dalla Provincia. La Giunta provinciale provvede,  con
proprio atto, all'accertamento e  alla  destinazione  delle  predette
disponibilita'. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla
stessa data costituiscono, rispettivamente,  accertamenti  e  impegni
sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio della Provincia o  di
quello degli enti dipendenti dalla stessa.