Art. 6 
Modifiche  della  legge  provinciale  23  dicembre   2010,   n.   15,
  "Disposizioni per la formazione  del  bilancio  di  previsione  per
  l'anno  finanziario  2011  e  per  il  triennio  2011-2013   (Legge
  finanziaria 2011)" 
  1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis della legge
provinciale 23 dicembre 2010,  n.  15,  e  successive  modifiche,  le
parole:  "ente  strumentale  non  economico"  sono  sostituite  dalle
seguenti parole: "ente strumentale economico". 
  2. Il comma 2  dell'articolo  14-bis  della  legge  provinciale  23
dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "2. Finalita' dell'Agenzia e' la promozione, il coordinamento e  la
realizzazione di misure e progetti  per  l'erogazione  di  energia  a
basso impatto ambientale e per  un  uso  intelligente,  efficiente  e
sostenibile  dell'energia  nell'ambito  privato  e  pubblico  e   nei
processi produttivi  e  del  settore  terziario.  L'Agenzia  sviluppa
iniziative, servizi e attivita' di interesse  pubblico  per  favorire
l'innovazione e uno sviluppo sostenibile. Per il raggiungimento delle
sue finalita' l'Agenzia svolge, anche in collaborazione con  soggetti
pubblici e privati,  attivita'  di  informazione,  sensibilizzazione,
formazione, valutazione e verifica tecnica, certificazione, ricerca e
sviluppo e di trasferimento di conoscenze, ispirandosi ai principi di
efficacia, efficienza ed economicita'.  Come  centro  di  competenza,
l'Agenzia ha il compito istituzionale di elaborare  e  supportare  la
pianificazione strategica, le politiche energetiche ed ambientali e i
relativi  strumenti  di  attuazione  per  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano."