Art. 7 
 
Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n.  7,  "Riordinamento
                 del servizio sanitario provinciale" 
 
  1. L'articolo 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "Art. 46-bis (Organismo  indipendente  di  valutazione  e  collegio
tecnico) - 1. L'Azienda Sanitaria  dell'Alto  Adige  si  dota  di  un
organismo indipendente di valutazione e di un collegio tecnico. 
  2.  L'organismo  indipendente  di  valutazione  svolge  i  seguenti
compiti: 
  a) provvede alla valutazione di seconda istanza  dei  dirigenti  in
ambito sanitario in merito ai risultati manageriali e gestionali; 
  b) provvede alla valutazione pluriennale al  termine  dell'incarico
in merito ai risultati manageriali e gestionali; 
  c) monitora l'efficienza del sistema complessivo della valutazione,
trasparenza e integrita' dei controlli interni all'Azienda  Sanitaria
ed elabora una relazione annuale; 
  d) comunica le  criticita'  alla  direzione  generale  dell'Azienda
Sanitaria; 
  e) esprime un parere in merito  alla  relazione  sulla  performance
delle strutture dell'Azienda Sanitaria; 
  f)  garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione   e
valutazione e dell'attribuzione dei premi; 
  g) valida il  sistema  di  attribuzione  dei  premi  ai  dipendenti
dell'Azienda Sanitaria; 
  h) promuove e attesta gli adempimenti in materia di  trasparenza  e
prevenzione della corruzione; 
  i) redige una relazione sulla  legittimita',  sull'imparzialita'  e
sul buon andamento dell'azione amministrativa dell'Azienda Sanitaria. 
  3. Il collegio tecnico svolge i seguenti compiti: 
  a) provvede alla valutazione di seconda istanza  dei  dirigenti  in
ambito sanitario in merito agli aspetti tecnico-professionali; 
  b) provvede alla valutazione pluriennale al  termine  dell'incarico
in merito agli aspetti tecnico-professionali. 
  4. Le modalita' di costituzione e di  funzionamento  dell'organismo
indipendente di valutazione e del collegio tecnico, le  modalita'  di
composizione e nomina dei rispettivi membri, nonche' le procedure  di
valutazione, i criteri alla base dei  sistemi  di  valutazione  delle
attivita' professionali, gli effetti della valutazione e le ulteriori
funzioni  specifiche  affidate  a  ciascun  organismo  deputato  alla
valutazione sono disciplinati con regolamento di esecuzione." 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  quantificati
in 199.004,05 euro per l'anno 2019, in  597.012,14  euro  per  l'anno
2020 e in 597.012,14 euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo
globale per far fronte ad  oneri  derivanti  da  nuovi  provvedimenti
legislativi" di parte corrente, iscritto nell'ambito del programma 03
della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 
  3. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 50 della legge  provinciale  5
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
  "5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano  in  via
sperimentale  fino  al   31   dicembre   2023.   Al   termine   della
sperimentazione sara' valutato il loro impatto in collaborazione  con
il Ministero della  Salute,  al  fine  di  prevederne  l'applicazione
definitiva."