Art. 7 Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, "Riordinamento del servizio sanitario provinciale" 1. L'articolo 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Art. 46-bis (Organismo indipendente di valutazione e collegio tecnico) - 1. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige si dota di un organismo indipendente di valutazione e di un collegio tecnico. 2. L'organismo indipendente di valutazione svolge i seguenti compiti: a) provvede alla valutazione di seconda istanza dei dirigenti in ambito sanitario in merito ai risultati manageriali e gestionali; b) provvede alla valutazione pluriennale al termine dell'incarico in merito ai risultati manageriali e gestionali; c) monitora l'efficienza del sistema complessivo della valutazione, trasparenza e integrita' dei controlli interni all'Azienda Sanitaria ed elabora una relazione annuale; d) comunica le criticita' alla direzione generale dell'Azienda Sanitaria; e) esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture dell'Azienda Sanitaria; f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'attribuzione dei premi; g) valida il sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria; h) promuove e attesta gli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; i) redige una relazione sulla legittimita', sull'imparzialita' e sul buon andamento dell'azione amministrativa dell'Azienda Sanitaria. 3. Il collegio tecnico svolge i seguenti compiti: a) provvede alla valutazione di seconda istanza dei dirigenti in ambito sanitario in merito agli aspetti tecnico-professionali; b) provvede alla valutazione pluriennale al termine dell'incarico in merito agli aspetti tecnico-professionali. 4. Le modalita' di costituzione e di funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, le modalita' di composizione e nomina dei rispettivi membri, nonche' le procedure di valutazione, i criteri alla base dei sistemi di valutazione delle attivita' professionali, gli effetti della valutazione e le ulteriori funzioni specifiche affidate a ciascun organismo deputato alla valutazione sono disciplinati con regolamento di esecuzione." 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 199.004,05 euro per l'anno 2019, in 597.012,14 euro per l'anno 2020 e in 597.012,14 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente, iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 3. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: "5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023. Al termine della sperimentazione sara' valutato il loro impatto in collaborazione con il Ministero della Salute, al fine di prevederne l'applicazione definitiva."