Art. 8 Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, "Autorizzazione alle Unita' Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari" 1. Il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1-ter. In quelle discipline in cui si constata una rilevante carenza di personale, al fine di garantire l'assistenza sanitaria a medio o lungo termine, l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige puo' assumere a tempo determinato personale delle professioni sanitarie, nel rispetto della disciplina per l'accesso all'impiego provinciale. Allo scopo di migliorare le competenze linguistiche del predetto personale, l'Azienda Sanitaria e' autorizzata a finanziare corsi di lingua, la cui frequenza sara' consentita durante l'orario di lavoro."