Art. 8 
Modifica  della  legge   provinciale   21   giugno   1983,   n.   18,
  "Autorizzazione alle Unita' Sanitarie Locali a stipulare,  in  casi
  di emergenza, convenzioni con altri istituti  di  ricovero  per  la
  messa a disposizione di sanitari" 
  1. Il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno
1983, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "1-ter. In quelle discipline  in  cui  si  constata  una  rilevante
carenza di personale, al fine di garantire l'assistenza  sanitaria  a
medio o lungo  termine,  l'Azienda  Sanitaria  dell'Alto  Adige  puo'
assumere a tempo determinato personale delle  professioni  sanitarie,
nel rispetto della disciplina per l'accesso all'impiego  provinciale.
Allo scopo di migliorare  le  competenze  linguistiche  del  predetto
personale, l'Azienda Sanitaria e' autorizzata a finanziare  corsi  di
lingua,  la  cui  frequenza  sara'  consentita  durante  l'orario  di
lavoro."